Cassazione Civile, Ordinanza n. 10315/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La vicenda riguarda una dipendente di un ospedale pubblico che, dopo essere stata condannata in primo grado per concorso nel reato di peculato, è stata sospesa dal servizio dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della sospensione, la reintegrazione in servizio e il pagamento delle differenze tra l'indennità percepita ex art. 68 del CCNL di comparto e la retribuzione ordinaria, anche con richiesta subordinata di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma. In appello, la domanda è stata rigettata sulla base della ritenuta irrilevanza del nesso tra il reato e le funzioni svolte dal dipendente ai fini della sospensione obbligatoria, nonché della non fondatezza dei dubbi di costituzionalità. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 97/2001 in relazione agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 Cost., sostenendosi che mancava ogni collegamento tra le funzioni svolte presso l'ospedale e il fatto contestato, commesso da un soggetto terzo appartenente a diversa struttura sanitaria e al di fuori dell'orario di lavoro; si è inoltre sostenuto che la mancata previsione del concorso dell'extraneus tra le ipotesi dell'art. 3 della legge n. 97/2001 renderebbe non applicabile la sospensione automatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull'irrilevanza del collegamento tra il reato commesso e le funzioni svolte dal dipendente ai fini della sospensione obbligatoria, e non si misurasse con le ulteriori statuizioni sulla non ricavabilità del nesso dalla mancata inclusione del reato di cui all'art. 321 c.p., sulla sufficienza dell'esigenza cautelare di tutela della credibilità dell'amministrazione anche nel caso di concorso dell'extraneus e sulla ragionevolezza della scelta legislativa di rimettere alla P.A. la valutazione nei casi di falso e truffa. La Corte ha inoltre precisato che la sollecitazione a rimettere una questione di legittimità costituzionale non costituisce di per sé un motivo di ricorso per cassazione e, comunque, nel caso concreto la questione sarebbe stata priva di rilevanza. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, L. n. 97/2001
prevede la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico condannato per i reati indicati dalla legge, senza che sia necessario ricavare un nesso testuale tra condotta illecita e specifiche funzioni esercitate dal dipendente, secondo l'impostazione valorizzata dalla sentenza impugnata e non validamente censurata
elenca i reati rilevanti ai fini della disciplina della sospensione, includendo anche ipotesi che prescindono dalla qualità di intraneus/extraneus, elemento valorizzato per escludere l'argomento tratto dalla mancata menzione del concorso del corruttore
la motivazione è sufficiente se concisa ma idonea a esporre gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, restando implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con essa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 24, comma 2, L. n. 87/1953
la questione di legittimità costituzionale può essere proposta o riproposta in ogni stato e grado solo se rilevante e non manifestamente infondata, in connessione con questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte; non può essere l'unico oggetto diretto del ricorso per cassazione
richiamato come norma relativa al concorso del corruttore; la sua mancata inclusione nell'elenco della legge n. 97/2001 è stata ritenuta non decisiva ai fini dell'applicazione della sospensione
art. 319-quater, comma 2, c.p.
richiamato per evidenziare che la disciplina contempla anche l'extraneus e che ciò esclude di desumere dalla legge un requisito generale di collegamento funzionale tra reato e mansioni
norma relativa al peculato, reato per il quale la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la medesima esigenza cautelare che giustifica la sospensione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che riproponga le difese di merito senza attaccare le autonome argomentazioni decisive poste a fondamento della decisione.
- La questione di legittimità costituzionale non è un autonomo motivo di ricorso per cassazione: può essere sollecitata solo se rilevante e collegata a una questione sostanziale o processuale ritualmente dedotta, e non quando, per l'esito del giudizio, risulti comunque priva di rilevanza.
- Ai fini della sospensione obbligatoria del dipendente pubblico prevista dalla legge n. 97/2001, la valutazione di costituzionalità e di ragionevolezza della disciplina può essere ancorata alla tutela del buon andamento, dell'imparzialità e della credibilità dell'amministrazione, senza che sia necessariamente richiesto un nesso funzionale specifico tra il reato e le mansioni esercitate, secondo l'impostazione accolta dalla sentenza di merito e non superata in cassazione.
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