Cassazione Civile, Ordinanza n. 07513/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione a un verbale di accertamento per violazione dell'art. 7 del codice della strada, notificato a mezzo raccomandata presso la residenza del destinatario in Germania. Il destinatario ha sostenuto la nullità della notificazione, assumendo che non fosse applicabile il Regolamento CE n. 1393/2007 e che, invece, la notificazione dovesse avvenire secondo la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, con necessaria assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e non tramite posta. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo la notifica inesistente; il Tribunale, in appello del Comune, ha invece ritenuto valida la notifica per posta e ha respinto l'opposizione nel merito. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: falsa applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo; violazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento; violazione dell'art. 201 c.d.s. e dell'art. 10 Cost. per la ritenuta notificazione secondo la disciplina interna; omesso esame dell'attività di notificazione svolta da società privata di recapiti postali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha escluso l'applicabilità del Regolamento CE n. 1393/2007, perché non operante in materia amministrativa, e ha ritenuto non utilizzabile la notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo, poiché lo Stato di residenza del destinatario aveva formulato riserva in tal senso. Ha affermato che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita mediante assistenza dell'autorità centrale ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, dunque la notificazione effettuata dal Comune era nulla e non inesistente. Tuttavia la nullità è stata sanata perché il destinatario ha comunque proposto opposizione tempestiva, raggiungendo lo scopo dell'atto; perciò è venuto meno l'interesse a censurare quel vizio. Poiché il ricorso attaccava solo la questione della regolarità della notifica e non la ratio autonoma relativa alla fondatezza nel merito della sanzione, il ricorso è stato respinto. Condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Norma violata posta a base del verbale impugnato.
Regolamento CE n. 1393/2007
Non applicabile alla materia amministrativa, quindi non utilizzabile per la notificazione in questa controversia.
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
Per gli atti amministrativi la notificazione avrebbe dovuto avvenire mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza.
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977
Consente la notificazione diretta a mezzo posta, ma solo se lo Stato destinatario non abbia apposto riserva escludendo tale facoltà.
L. 21 marzo 1983, n. 149
Legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo richiamata dalla Corte.
La nullità della notificazione è sanata se l'atto raggiunge il suo scopo concreto, ossia consente al destinatario di difendersi tempestivamente.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata pur rigettando il ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla notificazione del verbale.
art. 10 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina convenzionale.
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Termine per proporre opposizione applicabile ratione temporis alla controversia.
Base normativa del procedimento di opposizione richiamato dalla disciplina speciale.
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nelle notificazioni transfrontaliere di atti amministrativi non si applica il Regolamento CE n. 1393/2007, che è espressamente limitato alla materia civile e commerciale.
- Se la Convenzione internazionale applicabile consente la notifica diretta a mezzo posta ma lo Stato di destinazione ha opposto riserva, la notificazione postale è inammissibile e deve procedersi secondo il canale sostitutivo previsto dalla Convenzione.
- La notificazione eseguita in modo difforme dalle forme di legge è nulla, non inesistente, quando sia compiuta da un soggetto astrattamente legittimato e sia comunque consegnata al destinatario.
- La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo concreto, cioè quando il destinatario ha comunque potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
- Chi impugna una decisione deve censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base della pronuncia; se si attacca solo una ratio e un'altra resta intatta, il ricorso va respinto.
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