Cassazione Civile, Ordinanza n. 37733/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi relativi a lavori straordinari deliberati e eseguiti sul fabbricato comune. La condomina ingiunta aveva proposto opposizione, poi rigettata. In appello aveva sostenuto che le delibere assembleari fossero invalide perché i lavori riguardavano anche beni estranei al condominio, che vi fosse abuso edilizio e che fossero stati conteggiati costi per un cappotto termico asseritamente non realizzato. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione gli eredi della condomina hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1137 c.c. e degli artt. 22 e 44 d.P.R. 380/2001, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto insussistente il vizio delle delibere e non ammesso le prove richieste; 2) nullità della sentenza per mancata ammissione delle prove sulla mancata esecuzione del cappotto termico; 3) violazione dell'art. 24 Cost. per il mancato espletamento di consulenza tecnica volta ad accertare la reale consistenza dei lavori. La doglianza centrale era che la pretesa condominiale fosse inficiata da nullità delle delibere e da vizi nella contabilizzazione delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla validità delle delibere e sulla ripartizione delle spese fossero infondate perché i vizi dedotti attengono, al più, all'annullabilità della delibera assembleare e non alla sua nullità. Di conseguenza, tali vizi dovevano essere fatti valere con apposita domanda di annullamento entro il termine di cui all'art. 1137 c.c., e non potevano essere sollevati tardivamente in via di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sulla delibera. Poiché l'originaria opponente non aveva proposto tempestiva azione di annullamento, le ulteriori censure istruttorie e sulla consulenza tecnica sono state dichiarate prive di fondamento alla luce della medesima qualificazione del vizio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La contestazione della delibera assembleare che ripartisce spese comuni deve essere proposta come azione di annullamento entro il termine di decadenza previsto; non è sufficiente una mera eccezione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta abusività edilizia, ma la Corte non ha fondato la decisione su tali norme, ritenendo assorbente la qualificazione del vizio della delibera come annullabilità.
Le doglianze sulla mancata ammissione delle prove sono state respinte perché irrilevanti una volta esclusa la possibilità di far valere tardivamente il vizio della delibera in sede di opposizione.
art. 24 Cost.
La censura sul mancato espletamento della consulenza tecnica è stata ritenuta infondata, poiché la questione sostanziale andava fatta valere con tempestiva impugnazione della delibera.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata nel dispositivo quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deliberazione assembleare che ripartisce tra i condomini spese sostenute nell'interesse comune, quando sia dedotto un vizio relativo alla ripartizione della spesa, è affetta da annullabilità e non da nullità.
- I vizi di annullabilità delle delibere condominiali devono essere fatti valere con apposita domanda di impugnazione ex art. 1137 c.c. entro il relativo termine di decadenza; non possono essere utilmente dedotti solo in via di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sulla delibera.
- Quando il vizio della delibera è qualificabile come annullabilità, la mancata tempestiva impugnazione preclude ogni successiva contestazione incidentale della pretesa creditoria condominiale basata su quella delibera.
- Le censure istruttorie relative alla reale esecuzione delle opere o alla corretta contabilizzazione dei costi restano assorbite se il relativo vizio della delibera non è stato tempestivamente fatto valere nella forma dell'azione di annullamento.
- In materia condominiale, la qualificazione del vizio dell'atto assembleare è decisiva ai fini della proponibilità dell'eccezione nel monitorio e della deducibilità della nullità o dell'annullabilità.
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