Cassazione Civile, Ordinanza n. 20913/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la proprietaria di un fondo confinante, assumendo che, a partire dal 1969, fossero state eseguite rilevanti trasformazioni edilizie culminate nella realizzazione di un albergo, con violazione delle distanze legali, occupazioni di suolo di loro proprietà, creazione di servitù abusive e altre lesioni del diritto dominicale. Chiedevano la rimozione o demolizione delle opere realizzate sul loro fondo o a distanza inferiore a quella prescritta. La convenuta aveva resistito sostenendo che la consistenza dell'edificio risalisse agli anni 1962-1967 e che gli interventi successivi fossero soltanto opere interne o modifiche prive di incidenza esterna; aveva inoltre eccepito l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nella sua attuale consistenza e proposto domanda riconvenzionale per la rimozione di opere degli attori su una porzione comune. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda principale e la riconvenzionale; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello principale della convenuta e dei suoi aventi causa, ritenendo provata l'immutabilità della struttura rilevante ai fini delle distanze sin dai primi interventi e quindi fondata l'usucapione del diritto al mantenimento di eventuali opere in violazione delle distanze o di occupazioni di suolo altrui anteriori al ventennio. I ricorrenti hanno quindi proposto quattro motivi di ricorso: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 360 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato parti decisive della consulenza tecnica che attestavano una più recente realizzazione di volumetrie, porte, finestre, balconi e luci; 2) analoga censura sulla statuizione secondo cui la struttura sarebbe rimasta invariata quanto a distanze e aperture dal primo intervento fino al giudizio; 3) violazione delle norme urbanistiche sulle distanze (art. 41-quinquies L. 1150/1942, come modificato dalla L. 765/1967, e art. 9 d.m. 1444/1968), per mancata applicazione nei rapporti tra privati; 4) violazione di norme processuali e sostanziali in relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale, contestando la prova della comproprietà del terreno, l'ammissibilità della deduzione del possesso esclusivo in appello e la valutazione dell'espressione 'viottolo compadronale'.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l'eccezione preliminare di tardività fondata sulla notificazione non perfezionata per errore nell'indirizzo del domiciliatario. Ha poi dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: i primi due perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo o della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dalla corte d'appello; il terzo perché censurava soltanto considerazioni ulteriori e non decisorie, mentre la ratio effettiva della decisione era che l'opera contestata era stata ritenuta realizzata prima dell'entrata in vigore della disciplina invocata; il quarto perché proponeva censure eterogenee che non incidevano sulla ratio decidendi, fondata sull'accertamento documentale della comproprietà del terreno (anche tramite atti del 1921 e del 1960), e perché le doglianze sul possesso esclusivo e sull'interpretazione della locuzione 'viottolo compadronale' non scalfivano tale base decisoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La censura ex n. 5 non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; la doglianza ex n. 3 deve investire effettivamente l'interpretazione della norma e non la sola ricostruzione del fatto.
La violazione denunciata era in realtà riferita non alla regola astratta di usucapione, ma alla valutazione del fatto relativo alla sussistenza dei suoi presupposti nel caso concreto.
art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non investiva la reale ratio decidendi, fondata sull'accertamento in fatto della preesistenza della costruzione alla disciplina invocata.
art. 17 della legge n. 765 del 1967
Richiamato come fonte di modifica dell'art. 41-quinquies, ma la sua applicazione è stata esclusa in concreto per la preesistenza della struttura.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
La Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla mancata applicazione della disciplina urbanistica sopravvenuta, in quanto la struttura era stata ritenuta anteriore alla sua entrata in vigore.
La doglianza è stata giudicata irrilevante perché la questione del possesso esclusivo, pur dubitata quanto alla tempestività, era stata comunque esaminata nel merito dal giudice d'appello.
Le regole di interpretazione negoziale sono applicabili anche alla domanda giudiziale, ma in cassazione occorre denunciare un errore ermeneutico e non esprimere un mero dissenso valutativo.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla rivendica e alla titolarità del bene, ma la decisione è stata fondata sull'accertamento positivo della comproprietà del terreno.
Invocato con riferimento al possesso esclusivo, ma la Corte ha ritenuto che tale profilo non incidesse sulla ratio della decisione relativa alla comproprietà accertata documentalmente.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha però rilevato che la decisione di merito non si è fondata su insufficienza di prova, ma su prova positiva della comproprietà.
Richiamato in tema di rinnovazione della notificazione nulla del ricorso, con effetti sananti ex tunc.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente proposta come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Non vi è una gerarchia legale tra i mezzi di prova, salvo i casi di prova legale: il giudice di merito può valutarli liberamente e in modo complessivo, purché la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici.
- La violazione di legge, per essere scrutinabile in cassazione, deve investire l'interpretazione o l'applicazione della norma alla ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione; sono inammissibili le censure dirette contro argomenti ulteriori, non decisivi o meramente rafforzativi.
- Quando la decisione di merito fonda l'esito su un accertamento positivo della titolarità del bene, non è sufficiente contestare la sola distribuzione dell'onere della prova o la valutazione di singoli elementi istruttori se non si aggredisce l'accertamento principale posto a fondamento del dispositivo.
- Il vizio relativo alla notificazione del ricorso per cassazione nel luogo o all'indirizzo del destinatario integra una nullità sanabile e non incide, di per sé, sulla tempestività dell'impugnazione, se l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine di legge.
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