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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38769/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex dirigente ENEL aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione PIA percepita al pensionamento, sostenendo che sulla prestazione dovesse applicarsi l'aliquota del 12,5% e non la tassazione più elevata operata dall'Ufficio, in ragione della propria iscrizione alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al d.lgs. n. 124/1993. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la CTR, in parziale riforma, aveva riconosciuto il diritto al rimborso secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 13642/2011, distinguendo tra somme maturate fino al 31 dicembre 2000 e somme maturate dal 1 gennaio 2001. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione della disciplina tributaria invocata dal contribuente, deducendo che per applicare l'aliquota del 12,5% occorre verificare l'effettivo impiego del capitale accantonato dal Fondo sul mercato e il rendimento concretamente conseguito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova, da parte del contribuente, del rendimento asseritamente tassabile al 12,5%. L'erede del contribuente ha resistito con controricorso ed eccepito tardività/inammissibilità del ricorso, poi ritenuta infondata.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo corretta l'applicazione della sospensione feriale dei termini nella misura di 46 giorni, poiché la riduzione a 31 giorni introdotta dal d.l. n. 132/2014 si applica solo alle impugnazioni relative a decisioni pubblicate o notificate dal 10 gennaio 2015. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che il regime più favorevole del 12,5% spetta solo sulle somme che costituiscono rendimento derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, e che tale circostanza deve essere provata dal contribuente quale attore sostanziale della domanda di rimborso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'evoluzione giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 4, TUIR

    richiamato dal contribuente per sostenere l'applicazione della tassazione agevolata alla prestazione pensionistica complementare; la Corte, però, ha ritenuto decisiva la prova del rendimento effettivo da investimento sul mercato per beneficiare del regime del 12,5%.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 669 del 1996

    richiamato dal contribuente a fondamento della pretesa fiscale; la Corte non lo ritiene sufficiente in sé, dovendo comunque essere provato il presupposto del rendimento tassabile al 12,5%.

  • d.lgs. n. 124 del 1993

    assunto come discrimine temporale per distinguere il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari ai soggetti iscritti prima o dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 6 della L. n. 482 del 1985

    indicato come base della ritenuta del 12,5% sui rendimenti, ma applicabile solo alle somme che siano effettivamente rendimento da investimento del capitale accantonato.

  • art. 16 TUIR

    richiamato per la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche; per le somme maturate dopo il 1 gennaio 2001 la Corte richiama l'applicazione integrale del relativo regime.

  • art. 17, comma 2, TUIR

    richiamato insieme ad altre disposizioni del TUIR nel primo motivo del ricorso dell'Agenzia.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l'onere di provare il fondamento della domanda di rimborso incombe sul contribuente, quale attore in senso sostanziale.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il computo del termine breve di impugnazione, in relazione alla disciplina della sospensione feriale.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il computo del termine lungo di impugnazione, in relazione alla disciplina della sospensione feriale.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.l. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1

    la riduzione della sospensione feriale dei termini a 31 giorni opera solo per le impugnazioni avverso decisioni pubblicate o notificate dal 10 gennaio 2015.

  • L. n. 742 del 1969

    costituisce il regime generale della sospensione feriale dei termini processuali, modificato solo per il futuro dal d.l. n. 132/2014.

  • L. n. 162 del 2014

    legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per la disciplina transitoria della sospensione feriale.

  • d.lgs. n. 47 del 2000

    richiamato per gli importi maturati dopo il 1 gennaio 2001, rispetto ai quali la CTR aveva applicato il regime di tassazione separata.

Massime di principio

  • Per le prestazioni erogate da forme pensionistiche complementari, il trattamento fiscale più favorevole del 12,5% non si applica automaticamente all'intera somma percepita, ma solo alla parte che sia effettivamente riconducibile al rendimento da investimento del capitale accantonato dal fondo.
  • Il contribuente che agisce per il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla prestazione pensionistica ha l'onere di provare, quale attore in senso sostanziale, la quota dell'importo corrispondente a rendimenti derivanti dall'impiego sul mercato del capitale accantonato; il mero richiamo a conteggi interni o generici non è sufficiente se non chiarisce i criteri di quantificazione del rendimento.
  • La distinzione temporale tra iscritti a forme pensionistiche complementari prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993 incide sul regime fiscale applicabile, ma non esonera comunque dal verificare la natura delle somme erogate e la prova del rendimento tassabile in misura ridotta.
  • La riduzione della sospensione feriale dei termini processuali a 31 giorni opera solo per le impugnazioni relative a decisioni pubblicate o notificate dal momento in cui la nuova disciplina acquista efficacia, e non si applica retroattivamente a sentenze anteriori.
  • Quando la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando l'originaria domanda.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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