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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33218/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2011 aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA, disconoscendo costi e detrazione relativi a quattro fatture di acquisto ritenute dall'Ufficio riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, perché provenienti da un soggetto privo di organizzazione e caratterizzate da numerazione progressiva non cronologica. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo provata l'effettività delle operazioni sulla base di pagamenti tracciabili, documenti di trasporto e dichiarazioni sostitutive rese da dipendenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di legittimazione del legale rappresentante della società fallita a impugnare l'atto, per asserita inerzia del curatore, ex art. 43 l. fall. e omessa pronuncia; 2) violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale e delle norme IVA, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente censurato l'atto per omesso contraddittorio e valorizzando indebitamente le dichiarazioni di terzi; 3) violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, contestando che la CTR avesse ritenuto assolto l'onere della prova contraria sulla effettività delle operazioni solo tramite elementi privi di sufficiente pregnanza indiziaria.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza sopravvenuta delle Sezioni Unite, il debitore fallito conserva la legittimazione straordinaria a impugnare l'atto impositivo relativo a presupposti formatisi prima del fallimento quando il curatore non impugni e resti inerte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della CTR, che non aveva annullato l'atto per difetto di contraddittorio ma nel merito per ritenuta insussistenza del presupposto impositivo. Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione sottostante non può dirsi assolto con la sola fattura, con la regolarità contabile o con la regolarità dei pagamenti, né esclusivamente con dichiarazioni di terzi, trattandosi al più di elementi indiziari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della prova contraria e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43 l. fall.

    Il debitore dichiarato fallito conserva la legittimazione straordinaria a impugnare l'atto impositivo relativo a presupposti sorti prima del fallimento quando il curatore sia rimasto inerte e non abbia impugnato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è esclusa quando la decisione di merito abbia affrontato, anche implicitamente, il tema posto con il motivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri processuali richiamati per dedurre violazioni di legge e vizi di omessa pronuncia nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio endoprocedimentale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza di merito.

  • artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972

    Richiamati in relazione alla detrazione IVA e alla disciplina delle fatture, senza che la loro violazione fosse ritenuta decisiva rispetto alla motivazione della CTR.

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    Le presunzioni semplici devono avere idoneità probatoria sufficiente; la mera regolarità formale o documentale non basta a provare l'effettività di operazioni contestate come inesistenti.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di atti impositivi relativi a rapporti sorti prima del fallimento, la mancata impugnazione da parte del curatore non elimina la legittimazione del debitore fallito a proporre ricorso, purché il curatore abbia mantenuto un comportamento oggettivo di inerzia.
  • Nel giudizio tributario, il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione non può essere desunta dalla sola fattura, dalla regolarità delle scritture contabili o dalla tracciabilità dei pagamenti, perché tali elementi possono essere strumentali alla simulazione dell'operazione.
  • Le dichiarazioni di terzi favorevoli al contribuente possono avere valore indiziario, ma non sono di per sé sufficienti, da sole, ad assolvere l'onere della prova contraria dell'effettività dell'operazione.
  • Il giudice di merito deve valutare complessivamente gli elementi offerti dalle parti, verificando se la prova contraria sia realmente idonea a superare gli indizi dell'inesistenza dell'operazione e non limitarsi a valorizzare indici formali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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