Cassazione Civile, Ordinanza n. 26036/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti investitori)
La controversia
Due clienti avevano effettuato investimenti utilizzando fondi prelevati da conti correnti aperti presso la banca, con la modulistica dell’istituto e tramite un consulente finanziario che operava per la banca e al quale i clienti erano stati assegnati sin dal 2004. La Corte d’appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado, aveva condannato la banca a pagare ai clienti euro 294.000,00, riconoscendo il nesso di occasionalità necessaria tra le condotte illecite del consulente e le mansioni svolte per la banca. Aveva inoltre escluso che i clienti avessero tenuto una condotta anomala idonea a interrompere tale nesso o avessero concorso colposamente alla produzione del danno, ritenendoli vittime di un raggiro anche alla luce degli atti del procedimento penale e della condanna del consulente. La banca ha proposto due motivi. Con il primo, invocando gli artt. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 e 2049 c.c., ha contestato l’accertamento del nesso di occasionalità necessaria e la valutazione della condotta dei clienti, sostenendo che elementi quali la consegna di assegni a terzi estranei alla banca, la richiesta di assegni personali al consulente in garanzia e la mancata contestazione dei rendiconti evidenziassero collusione o, comunque, irregolarità delle operazioni; ha inoltre denunciato l’omesso esame di fatti decisivi. Con il secondo, relativo all’art. 1227 c.c. e agli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., ha censurato l’esclusione del concorso colposo dei clienti e denunciato l’omesso esame del loro eventuale contributo causale al danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Il primo non si confrontava con la motivazione della Corte d’appello: questa non aveva affermato che il nesso di occasionalità necessaria si interrompe soltanto in caso di collusione, ma aveva valutato le prove e spiegato perché non risultava una condotta anomala dei clienti tale da recidere il collegamento tra l’attività del consulente e la banca. La censura di omesso esame era inammissibile perché le circostanze indicate dalla ricorrente erano proposte per ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, senza dimostrarne l’autonoma decisività. Anche il secondo motivo non si confrontava con la decisione impugnata: la Corte d’appello non aveva escluso il concorso colposo per il solo fatto che i clienti fossero stati vittime di un reato, ma aveva richiamato le fonti probatorie, tra cui la sentenza penale e il relativo capo d’imputazione, dalle quali aveva desunto che fossero stati vittime di un raggiro e non avessero concorso a causare il danno. La denuncia di vizio motivazionale era inoltre inammissibile per le stesse ragioni del primo motivo. La banca è stata condannata a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998
Nesso che, nella specie, la Corte territoriale ha ribadito sussistere, identificando le precise circostanze (cfr. sent. pagg. 18/20) accertate, che consentono di ritenere corretto il giudizio di sussunzione della fattispecie concretamente accertata in quella astratta che regola il concorso di responsabilità dell’intermediario e del suo promotore.
La Corte considera corretta la sussunzione della fattispecie accertata nella disciplina del concorso di responsabilità dell’intermediario e del promotore, in base alle circostanze concrete individuate dalla Corte territoriale.
Così facendo, la Corte territoriale ha correttamente assolto all’onere che questa Corte pretende (Sez. 3, Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023), di dare conto delle ragioni che portano a escludere che il comportamento del cliente sia stato talmente anomalo, nei suoi rapporti con il promotore, da avere reciso il nesso di coobbligazione che lega quest’ultimo all’intermediario preponente.
Per escludere che la condotta del cliente abbia interrotto il collegamento rilevante ai fini della responsabilità dell’intermediario per l’operato del promotore, il giudice deve dar conto delle ragioni per cui il comportamento del cliente non è stato tanto anomalo da recidere tale nesso.
Una motivazione che, del resto, va coordinata con le altre argomentazioni spese per escludere l’elisione del nesso di occasionalità necessaria nella condotta dei clienti e che, complessivamente, fanno ritenere la motivazione del tutto esente dalle critiche avanzate con il mezzo in esame che, come il primo motivo, finisce anche per palesarsi inammissibile, se riguardato nella parte in cui lamenta un vizio motivazionale, esattamente per le stesse ragioni illustrate a commento del primo motivo di ricorso.
La valutazione del concorso colposo del danneggiato va compiuta considerando le condotte concretamente accertate e le relative prove; nella vicenda, la ricostruzione di merito secondo cui i clienti erano vittime di un raggiro e non avevano contribuito al danno non è stata validamente censurata in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Sotto diverso profilo, va rilevato che il motivo, nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile per aver omesso di argomentare la decisività dei fatti il cui esame lamenta sia stato omesso, atteso che le circostanze pretesamente omesse (consegna di assegni circolari in favore di soggetti terzi estranei alla banca, richiesta al promotore di assegni personali in garanzia delle operazioni, mancata contestazione delle periodiche rendicontazioni da parte della banca) non sono accompagnate dalla necessaria dimostrazione dell’autonoma decisività ai fini del decidere, ma sono allegate solo al fine di suggerire una possibile diversa valutazione a opera del giudice del merito; una prospettazione che, in tali termini, è inammissibile, giacché estranea al paradigma di deducibilità del vizio motivazionale.
La denuncia di omesso esame è inammissibile se non dimostra l’autonoma decisività del fatto storico indicato e si limita a sollecitare una diversa valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla responsabilità dell’intermediario per la condotta del promotore, il giudice deve valutare in concreto se il comportamento del cliente sia stato tanto anomalo, nei rapporti con il promotore, da recidere il nesso di occasionalità necessaria; la decisione deve indicare le ragioni dell’esclusione di tale anomalia sulla base delle circostanze accertate.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorrente deve dimostrare l’autonoma decisività del fatto storico che assume non esaminato.
- La valutazione del concorso colposo del danneggiato non può essere contestata come fondata esclusivamente sulla circostanza che il danno derivi da un reato quando la motivazione di merito richiama ulteriori elementi probatori e ricostruisce la condotta del danneggiato come priva di contributo causale.
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