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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31025/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'assegnazione, da parte dell'autorità sanitaria regionale, di una nuova sede farmaceutica nel territorio comunale. Il Comune ha impugnato l'atto sostenendo che la collocazione prescelta per la farmacia fosse in contrasto con la precedente disciplina comunale di localizzazione delle sedi farmaceutiche; il giudizio amministrativo si è concluso con l'annullamento dell'autorizzazione. La farmacia ha visto respinto l'appello e ha poi proposto revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, ma il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione. In cassazione la ricorrente ha denunciato un eccesso di potere giurisdizionale per asserito diniego di giustizia e radicale stravolgimento delle regole processuali, sostenendo che il Consiglio di Stato non avrebbe colto un errore di fatto sulla presunta prescrizione di una distanza minima e avrebbe omesso di considerare elementi documentali rilevanti, oltre a ritenere ingiustificatamente insussistente l'interesse di Comune e società controinteressata e a qualificare come inammissibili, in quanto diretti a un terzo grado di giudizio, i motivi di revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non investissero i limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, unico profilo censurabile ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 c.p.c. contro una sentenza del giudice amministrativo, ma mirassero invece a contestare il modo in cui il Consiglio di Stato aveva valutato l'ammissibilità della revocazione e il contenuto degli errori dedotti. Poiché la decisione impugnata riguardava la fase rescindente della revocazione e si era limitata a escludere la sussistenza dell'errore di fatto revocatorio, non era configurabile un eccesso di potere giurisdizionale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei due controricorrenti ed è stata altresì condannata, ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di ulteriori somme in favore dei controricorrenti e della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    il ricorso per cassazione contro sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione, cioè per violazione dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    delimita il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo ai soli motivi di giurisdizione

  • art. 395 c.p.c.

    la revocazione è rimedio straordinario ammesso solo nei casi tassativi; il giudice della revocazione deve verificare preliminarmente se il vizio denunciato rientri in tali ipotesi

  • art. 106 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere l'errore processuale del Consiglio di Stato

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'asserito stravolgimento delle regole processuali

  • art. 402 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in combinato con altre norme processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in combinato con altre norme processuali

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione anticipata del ricorso; la Corte richiama la disciplina del procedimento camerale e la connessa applicazione delle sanzioni processuali

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte quando il ricorso è ritenuto privo di giustificazione alla luce della proposta definitoria confermata dalla decisione

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla norma, quale reazione all'abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 35, comma 6, D.Lgs. 149/2022

    la nuova disciplina processuale si applica anche ai giudizi di cassazione già pendenti, quando ricorrano le condizioni previste dalla norma transitoria

Massime di principio

  • Contro una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile il ricorso per cassazione soltanto per violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un controllo sul merito della valutazione compiuta dal giudice amministrativo.
  • Quando il Consiglio di Stato decide in sede di revocazione, la Cassazione può sindacare solo l'eventuale sconfinamento nel potere giurisdizionale nella valutazione dell'ammissibilità della revocazione; non sono censurabili, con il ricorso ex art. 111 Cost., gli errori di giudizio o di valutazione degli elementi dedotti come errori di fatto.
  • La revocazione per errore di fatto è rimedio eccezionale e tassativo: presuppone un mero errore percettivo sul contenuto materiale degli atti, non un errore di diritto, non una rivalutazione delle prove e non la riproposizione di questioni già controverse.
  • Se il ricorso per revocazione mira sostanzialmente a sollecitare un nuovo esame del merito o a introdurre un terzo grado di giudizio, la sua dichiarazione di inammissibilità è coerente con la funzione eccezionale del rimedio.
  • La mancata adesione alla proposta di definizione anticipata, seguita da una decisione conforme alla proposta stessa, può giustificare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale presidio contro l'abuso del processo e le impugnazioni prive di giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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