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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32751/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda operazioni in derivati OTC concluse tra gli investitori e la banca. In primo grado il Tribunale aveva pronunciato una sentenza parziale e poi una definitiva, con esiti complessivi sfavorevoli ai clienti; la Corte d'appello di Bologna ha confermato in larga parte la ricostruzione del primo giudice, riducendo però l'importo della condanna a carico degli investitori verso la banca e correggendo la liquidazione delle spese. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) contestazione della qualifica di operatore qualificato degli investitori, deducendo apocrifia di una firma e l'erroneità della valutazione delle loro competenze; 2) deduzione di nullità dei contratti-quadro e dei singoli contratti/ordini per violazione di norme civilistiche e TUF, con varie anomalie documentali; 3) lamentata violazione degli obblighi informativi della banca; 4) dedotta violazione delle regole su conflitto di interessi, adeguatezza e churning, oltre alla mancata informativa sul mark to market; 5) omesso esame di fatti decisivi, tra cui consulenze tecniche e verbali ispettivi. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché in gran parte diretti a sollecitare un nuovo esame del merito, oppure perché non coglievano la ratio decidendi; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli investitori contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Ha confermato quindi l'impostazione della sentenza impugnata, che aveva escluso le doglianze sui profili di invalidità e di responsabilità della banca, reputando corretta la qualificazione degli investitori come operatori qualificati e non ravvisando i vizi dedotti. È stata inoltre posta a carico dei ricorrenti la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dei contratti e dei singoli ordini; la Corte non entra nel merito della nullità perché i motivi sono inammissibili o non colgono la ratio decidendi.

  • art. 13 t.u.f.

    Invocato dai ricorrenti nella censura sulla qualifica di operatore qualificato; la Corte non ne affronta il merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998

    Usato dalla Corte d'appello per qualificare gli investitori come operatori qualificati in ragione delle loro funzioni societarie e delle dichiarazioni rese; la Cassazione considera tale accertamento di fatto non rivalutabile.

  • art. 23 t.u.f.

    Invocato per la dedotta nullità dei contratti/ordini; la Cassazione non esamina il merito perché il motivo non coglie la ratio e tende a riaprire questioni già coperte da giudicato/acquiescenza.

  • artt. 1284 c.c., 115 e 117 t.u.b.

    Richiamati dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione a vizi dei contratti e degli ordini; non vengono applicati dalla Corte di cassazione, che dichiara il motivo inammissibile.

  • l. 7 marzo 1996, n. 108

    Citada dai ricorrenti nel secondo motivo; la Corte non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • artt. 26-31 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Invocati per gli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione di tali regole in presenza di clienti qualificati, e la Cassazione reputa la censura inammissibile.

  • artt. 1175-1176 c.c.

    Richiamati nel quarto motivo per doveri di correttezza e diligenza della banca; la censura è dichiarata inammissibile perché non supera l'accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 21 t.u.f.

    Richiamato dai ricorrenti per gli obblighi dell'intermediario; la Corte d'appello ha escluso la violazione sulla base della qualifica di operatori qualificati, e la Cassazione non rivaluta il merito.

  • artt. 27-29 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiamati per conflitto di interessi e adeguatezza; la Corte d'appello ha ritenuto non applicabili tali disposizioni agli investitori qualificati e la Cassazione dichiara inammissibile la censura.

  • artt. 40 ss. reg. Consob n. 16190 del 2007

    La Corte d'appello ha ritenuto tardiva e generica la deduzione della loro violazione; la Cassazione non esamina ulteriormente il punto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte rileva che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirano in sostanza a una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa inammissibile, anche per il regime della doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Applicato per escludere il vizio motivazionale in cassazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la mancata impugnazione della statuizione sulla validità dei contratti-quadro ha determinato acquiescenza e preclusione alla riproposizione della questione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al procedimento camerale e al deposito delle memorie.

Massime di principio

  • La qualifica di investitore come operatore qualificato è un accertamento di fatto fondato sull'apprezzamento complessivo degli elementi probatori; in cassazione non è consentito richiederne una nuova valutazione.
  • Quando una statuizione di primo grado non viene specificamente impugnata in appello, essa si consolida per acquiescenza e non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
  • Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono inammissibili se mirano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le regole di informazione, adeguatezza e conflitto di interessi degli intermediari finanziari possono essere escluse o comunque non operare nei confronti del cliente qualificato, secondo l'accertamento di merito compiuto dal giudice di appello.
  • La deduzione di nullità contrattuali o di vizi documentali deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla preclusione derivante da giudicato o acquiescenza, il motivo è inammissibile se non attacca tale fondamento.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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