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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26611/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso spettante a un avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di protezione internazionale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non provato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 136 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.: sosteneva di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione telematica o cartacea del decreto, di averne avuto conoscenza solo consultando il fascicolo cartaceo, e che il giudice avesse erroneamente valorizzato soltanto le risultanze del sistema informatico SICID e addossato al Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto, nonostante una attestazione interna dell’ufficio che negava l’avvenuta comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto carente la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e ha comunque osservato che la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento di legittimità. In particolare, ha affermato che all’opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché nel caso concreto il decreto era stato emesso il 13 luglio 2018 e l’opposizione era stata proposta solo il 29 settembre 2020, essa risultava comunque tardiva rispetto al termine semestrale allora vigente. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica, sia perché gli intimati non si erano costituiti.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è il rimedio esperibile contro il provvedimento di pagamento.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato anche alle parti e al pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento è richiamato, per analogia di rito, anche per l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnabile, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione; nel caso concreto la tardività è stata affermata perché tale termine era comunque spirato.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono stati invocati per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 136 c.p.c.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova sulla comunicazione/conoscibilità del decreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per difetto dei presupposti processuali.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata come fonte dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato soggiace al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; se tale comunicazione manca, trova applicazione il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
  • La mancata osservanza dell’onere di una sommaria esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione integra autonoma causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Quando la comunicazione del provvedimento non risulti provata nei modi ordinari, la parte che propone l’opposizione deve comunque rispettare il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del decreto.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione rileva la disciplina processuale del rimedio, non la sola contestazione della ritualità della comunicazione, ove risulti che il termine lungo sia comunque spirato.
  • La parte pubblica ricorrente, in quanto organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannata alle spese del giudizio di cassazione quando soccombe.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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