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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30095/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un Comune aveva ottenuto, per un periodo determinato del 2003, un incarico di posizione organizzativa relativo ai servizi di polizia municipale. Dopo la scadenza dell’incarico chiedeva il riconoscimento della permanenza della posizione organizzativa e della relativa indennità anche per i periodi successivi, sostenendo di avere continuato a svolgere di fatto le funzioni di comandante del Corpo dei vigili urbani e che il Comune, privo di dirigenti, avrebbe dovuto necessariamente conferire l’incarico al responsabile apicale del servizio. La Corte d’appello, giudice del rinvio, aveva però escluso che il dipendente avesse provato lo svolgimento di tali funzioni oltre il termine dell’incarico formalmente conferito, rilevando che dal 2004 la responsabilità del servizio era passata al Segretario generale. Nel ricorso per cassazione il dipendente deduceva: 1) violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la lettura delle prove testimoniali e documentali; 2) violazione degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 2002-2005, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 36 Cost., sostenendo che la posizione organizzativa dovesse essere conferita al responsabile della struttura apicale e che la sottrazione della responsabilità al comandante fosse nulla; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. in tema di spese, lamentando la regolazione delle spese nei gradi di merito e di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, sotto la veste del vizio motivazionale e di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito. Ha giudicato il secondo motivo in parte inammissibile, perché fondato ancora su una diversa ricostruzione fattuale incompatibile con l’accertamento di merito, e in parte infondato, riaffermando il principio secondo cui la posizione organizzativa negli enti locali non comporta un nuovo inquadramento, ma solo l’attribuzione temporanea di funzioni e del correlato trattamento economico; la cessazione alla scadenza naturale non richiede motivazione e l’eventuale illegittimità del mancato conferimento o del diverso conferimento avrebbe potuto, al più, fondare una domanda risarcitoria, non proposta. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che il giudice del rinvio deve applicare la soccombenza in base all’esito globale della lite e che la regolazione delle spese decisa dalla Corte territoriale non presentava i vizi denunciati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a rivalutare i fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • artt. 8, 9 e 10 CCNL 2002-2005 comparto enti locali

    disciplinano il conferimento delle posizioni organizzative come incarichi temporanei, collegati a specifiche responsabilità e a retribuzione variabile.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo poiché la questione è stata risolta sulla base della disciplina delle posizioni organizzative e dell’accertamento di fatto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura alla luce della natura temporanea dell’incarico e della sua scadenza.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa economica, ma non idoneo a sovvertire l’accertamento che l’incarico era cessato alla scadenza.

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dalla Corte solo per escluderne l’applicabilità: opera solo quando la prestazione sia stata effettivamente resa in forza di un titolo nullo, ipotesi non ricorrente secondo l’accertamento di merito.

  • art. 2103 c.c.

    la Corte ribadisce che non si applica alla cessazione di una posizione organizzativa negli enti locali, perché non vi è demansionamento ma semplice scadenza dell’incarico.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato per affermare che la revoca/cessazione della posizione organizzativa non integra di regola una violazione del divieto di dequalificazione professionale.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato contro la regolazione delle spese; la Corte ha richiamato il criterio della soccombenza riferito all’esito globale della lite nel giudizio di rinvio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    presuppone, in caso di rigetto integrale dell’impugnazione, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • legge 7 marzo 1986, n. 65

    richiamata dal ricorrente in tema di polizia municipale, ma la Corte non ha accolto la censura perché il thema decidendum era limitato al mancato riconoscimento dell’incarico e dell’indennità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • La posizione organizzativa negli enti locali costituisce un incarico temporaneo di responsabilità, connesso a un trattamento economico accessorio, e non comporta l’inquadramento in una nuova categoria o un mutamento stabile del profilo professionale.
  • Alla naturale scadenza dell’incarico di posizione organizzativa l’amministrazione non ha, di regola, un obbligo di motivare il mancato rinnovo; l’obbligo di motivazione riguarda la revoca anticipata o comunque la cessazione prima del termine.
  • La cessazione della posizione organizzativa alla scadenza non integra, di per sé, demansionamento né violazione dell’art. 2103 c.c., restando il dipendente inquadrato nella categoria di appartenenza.
  • Se il lavoratore deduce l’illegittimità del diverso conferimento o del mancato rinnovo di un incarico temporaneo, la tutela eventualmente configurabile può essere risarcitoria, ma non coincide automaticamente con la pretesa alle differenze retributive per un incarico non più in essere.
  • Nel giudizio di rinvio sulle spese processuali il criterio da applicare è quello della soccombenza valutata sull’esito globale della lite, non la mera alternanza degli esiti nei singoli gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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