Cassazione Civile, Ordinanza n. 34843/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro varie cartelle di pagamento notificate nel 2012 e contro estratti di ruolo relativi ad altre cartelle che assumeva mai notificate, tutte riferite a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Tribunale di Roma, pur ritenendo fondato il motivo di appello relativo all'incompetenza per valore del giudice di pace, aveva dichiarato l'opposizione tardiva ritenendo applicabile il termine decadenziale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 anche alle censure sulla prescrizione. Con il ricorso per cassazione il debitore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., sostenendo che la doglianza sulla prescrizione, riferita a cartelle conosciute solo tramite estratto di ruolo e fondata sull'assenza di validi atti interruttivi successivi alla data indicata negli estratti, non aveva funzione 'recuperatoria' e andava qualificata come vera opposizione all'esecuzione, proponibile senza il termine di trenta giorni previsto per l'opposizione avverso il verbale/atto non notificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha distinto tra opposizione all'estratto di ruolo con funzione recuperatoria, soggetta al termine di trenta giorni proprio dell'opposizione al verbale di accertamento, e opposizione all'esecuzione fondata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, quale la prescrizione del credito della pubblica amministrazione, non soggetta a quel termine. Poiché il Tribunale aveva indebitamente esteso la decadenza ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 anche alle censure di prescrizione, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'eccezione di prescrizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'opposizione all'esecuzione è il rimedio corretto per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito.
richiamato solo per contrapposizione, quale opposizione agli atti esecutivi, diversa dall'opposizione fondata sulla prescrizione.
in caso di nullità della notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione, può disporsi la rinnovazione della notifica.
il termine ivi previsto non si applica alle doglianze che integrano una vera opposizione all'esecuzione; il giudice di merito lo aveva invece applicato erroneamente anche alla prescrizione.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
termine di trenta giorni applicabile all'opposizione recuperatoria assimilata all'opposizione a verbale di accertamento non notificato.
art. 201, comma 5, d.lgs. n. 285/1992
evocato in relazione alla dedotta mancata notificazione del verbale di accertamento e alla funzione recuperatoria dell'opposizione.
ha determinato la cessazione dell'agente della riscossione originario e l'automatico subentro del successore ex lege.
Massime di principio
- L'opposizione all'estratto di ruolo può avere funzione recuperatoria oppure funzione di vera opposizione all'esecuzione: la qualificazione dipende dal contenuto concreto delle censure dedotte.
- Se l'opponente lamenta la mancata notificazione del verbale di accertamento o della cartella, l'azione segue il regime e il termine dell'opposizione al verbale/atto presupposto; se invece deduce fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, come la prescrizione del credito, si tratta di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta al termine decadenziale di trenta giorni.
- Il termine di decadenza previsto per l'opposizione recuperatoria non può essere esteso alle eccezioni che attengono all'estinzione sopravvenuta del credito azionato in via esecutiva.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato al successore ex lege dell'agente della riscossione presso il difensore dell'ente originario costituitosi nel precedente grado, la notifica è nulla ma sanabile, con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
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