Cassazione Civile, Ordinanza n. 31612/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
La controversia nasce da una precedente decisione di merito che aveva accertato l’illegittimità dell’interposizione di manodopera nell’appalto e aveva condannato la società committente al pagamento, in favore di alcune lavoratrici, di somme qualificate come retribuzioni dovute per il periodo successivo alla cessazione dell’appalto e al mancato ripristino del rapporto di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con il primo motivo, che tali somme non avessero natura retributiva ma risarcitoria e contestando la disciplina applicata agli artt. 1206, 1207, 1217 e 1463 c.c., oltre che ai parametri costituzionali richiamati; con il secondo motivo ha dedotto che l’obbligo retributivo del datore effettivo sarebbe sorto solo dopo una specifica messa in mora successiva all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto, censurando quindi il presupposto temporale della costituzione in mora. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso, depositato però tardivamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l’orientamento secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, i crediti vantati dai lavoratori per il mancato ripristino del rapporto hanno natura retributiva e non risarcitoria, in linea con le Sezioni Unite n. 2990/2018 e con il successivo riconoscimento di tale indirizzo come diritto vivente da parte della Corte costituzionale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che l’obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla messa in mora/intimazione a ricevere la prestazione, senza che sia necessaria una rigida sequenza temporale successiva alla pronuncia dichiarativa della fittizietà dell’interposizione. Non sono state liquidate spese per la tardività del controricorso, ma la ricorrente è stata condannata, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in motivazione per escludere, nel caso concreto, l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti da terzi rispetto alle retribuzioni maturate dopo la cessazione dell’appalto
invocato dalla ricorrente per contestare la decorrenza dell’obbligo retributivo e il presupposto della mora del creditore
invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della mora del creditore e delle conseguenze sull’obbligo retributivo
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una specifica intimazione/messa in mora
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della natura non retributiva delle somme richieste
art. 3 Cost.
richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme costituzionali a supporto della censura
art. 4 Cost.
richiamato nel primo motivo a sostegno della tutela della prestazione lavorativa
art. 24 Cost.
richiamato nel primo motivo con riferimento all’effettività della tutela giurisdizionale
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo a sostegno della censura
norma processuale indicata per veicolare i motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per il procedimento camerale
richiamato quale base del procedimento in camera di consiglio
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi e alla loro motivazione
richiamato per giustificare la mancata liquidazione delle spese per tardività del controricorso
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
menzionato nella ricostruzione della sentenza impugnata come limite/decorrente della condanna alle retribuzioni
art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276/2003
richiamato come riferimento normativo sostanziale nella sentenza di appello riportata in ricorso
Massime di principio
- In tema di interposizione illecita di manodopera, le somme dovute ai lavoratori per il mancato ripristino del rapporto dopo l’accertamento giudiziale della fittizietà dell’interposizione hanno natura retributiva e non risarcitoria.
- L’obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla messa in mora/intimazione a ricevere la prestazione, senza che sia necessaria una rigida successione temporale rispetto alla sentenza che accerta la fittizietà dell’interposizione.
- La messa in mora e la declaratoria di nullità dell’interposizione sono elementi costitutivi dell’obbligo, ma il loro verificarsi non deve seguire uno schema cronologico predeterminato.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. se non vi sono ragioni per discostarsene.
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