Cassazione Civile, Ordinanza n. 22323/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato per il mancato pagamento di canoni relativi a un immobile ad uso commerciale situato nella stazione di Assisi. La conduttrice originaria si oppose deducendo di avere trasferito il ramo d'azienda, comprensivo del contratto di locazione, a un'altra società, che intervenne nel giudizio rivendicando la successione nel rapporto locatizio. Il Tribunale emise inizialmente ordinanza provvisoria di rilascio e poi dichiarò risolto il contratto per inadempimento della conduttrice, condannandola ai canoni scaduti e futuri e alle spese. La Corte d'appello rigettò sia l'appello principale della società cessionaria sia quello incidentale della società originaria. In cassazione la società cessionaria propose due motivi: con il primo denunciò la nullità dell'ordinanza provvisoria di rilascio e degli atti successivi per omessa comunicazione della stessa da parte della cancelleria, invocando la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; con il secondo dedusse la violazione dell'art. 36 l. 392/1978, sostenendo l'inopponibilità della cessione del contratto per tardiva opposizione della locatrice o per insussistenza dei gravi motivi, oltre alla mancata ammissione di prova testimoniale. La società originaria propose ricorso incidentale con motivi adesivi al ricorso principale e con un terzo motivo relativo alle clausole del contratto di locazione sulle migliorie e addizioni, agli artt. 1592, 1593 e 2041 c.c., nonché alla compensazione ex art. 1242 c.c., lamentando l'assenza dei presupposti per la risoluzione e per il credito della locatrice, oltre al diritto a indennizzi e risarcimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso in concreto qualsiasi lesione del contraddittorio rilevando che l'ordinanza di rilascio era stata comunque notificata alla parte interessata; inoltre la censura non spiegava quale concreto pregiudizio processuale fosse derivato dalla mancata comunicazione di cancelleria. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché non colpiva la decisiva affermazione della Corte d'appello, fondata sull'art. 111 c.p.c. e sulla successione a titolo particolare nel processo, secondo cui la cessione del ramo d'azienda era avvenuta dopo l'introduzione del giudizio e il provvedimento reso nei confronti della cedente era quindi opponibile alla cessionaria. I motivi incidentali adesivi sono stati respinti per le stesse ragioni. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per la commistione di censure eterogenee, per il difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e perché tendeva a un riesame del merito e delle prove, precluso in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 131, secondo comma, c.p.c.
La dedotta omessa comunicazione dell'ordinanza non ha determinato, nel caso concreto, una lesione del contraddittorio, poiché la parte aveva comunque avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che la mancata comunicazione di cancelleria incidesse validamente sulla decisione finale in assenza di un concreto pregiudizio.
La nullità processuale non è configurabile in astratto, ma richiede la deduzione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Le eventuali irregolarità degli atti successivi non rilevano se manca un'effettiva lesione del contraddittorio.
art. 360-bis, primo comma, n. 2, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando denuncia un errore processuale senza spiegare in che modo esso abbia inciso concretamente sul diritto di difesa o sull'esito del giudizio.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, puntuali e pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo che richiami clausole contrattuali o documenti senza trascriverne il contenuto essenziale e senza localizzarli nel fascicolo è inammissibile.
art. 36 l. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamato per sostenere l'opponibilità della cessione del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la diversa ratio decidendi fondata sull'art. 111 c.p.c.
La cessione del ramo d'azienda avvenuta dopo l'introduzione del giudizio comporta la successione a titolo particolare nel processo e l'opponibilità alla cessionaria del provvedimento emesso nei confronti della cedente.
L'ordinanza di provvisorio rilascio appartiene alla fase sommaria del procedimento di sfratto e non alla fase a cognizione piena.
Ai fini del contraddittorio nella fase a cognizione piena rileva la conoscenza dei provvedimenti di mutamento del rito.
Richiamato nel motivo incidentale insieme ad altre norme sulle migliorie e addizioni, ma senza superare il difetto di specificità e il divieto di riesame del merito.
Richiamato nel motivo incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché orientata a rivalutare i fatti e il contenuto del contratto.
Invocato per asseriti oneri e spese sostenuti dalla conduttrice, ma senza una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per la compensazione delle partite, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per commistione di questioni di fatto e di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le censure già svolte in appello.
- La nullità di un atto processuale per violazione del contraddittorio richiede la deduzione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa o all'esito del processo; non basta l'allegazione di una mera irregolarità formale.
- La mancata comunicazione di un provvedimento non comporta di per sé nullità se la parte ne ha comunque avuto tempestiva conoscenza mediante notifica o altra modalità equivalente.
- Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza provvisoria di rilascio attiene alla fase sommaria; per la successiva fase a cognizione piena rilevano i provvedimenti di mutamento del rito e la loro conoscenza da parte delle parti.
- La cessione del ramo d'azienda avvenuta dopo l'introduzione del giudizio determina la successione a titolo particolare nel processo e rende opponibili al cessionario gli atti e i provvedimenti emessi nei confronti del cedente.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto questioni di fatto, questioni di diritto e doglianze sulla motivazione senza consentire l'immediata individuazione delle singole censure.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando si deducono violazioni di clausole contrattuali o si invocano documenti, il motivo deve riportarne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la sede processuale, altrimenti è inammissibile.
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