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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04336/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008 fondati sul redditometro, dopo che l’Ufficio aveva rilevato il possesso di beni indice di capacità contributiva e disponibilità finanziarie ritenute incompatibili con il reddito dichiarato. I ricorsi erano stati respinti in primo e secondo grado. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973, degli artt. 3 e 4 del D.M. 10 settembre 1992 e dell’art. 2728 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provato il nesso tra disinvestimenti e investimenti risultante dalla documentazione bancaria prodotta; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle medesime norme, nonché degli artt. 112, 116, 2700, 2702 e 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse mal governato le presunzioni legali e non attribuito valore alla prova documentale. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato in giudizio la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, dichiarando adesione alla procedura ex L. 197/2022 e rinuncia al giudizio, ma senza depositare la prova del pagamento della prima rata né la ricevuta telematica di ricezione della domanda.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia non era stata formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate e quindi non poteva dichiararsi l’estinzione del processo; tuttavia, l’atto di adesione alla definizione agevolata e la rinuncia provenienti dal ricorrente hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e non è stato posto a carico del ricorrente il c.d. doppio contributo, essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La dichiarazione di adesione a una definizione agevolata e la correlata rinuncia al giudizio, se provenienti dal ricorrente, possono far venire meno l’interesse alla decisione del ricorso, anche quando non siano perfezionate tutte le formalità necessarie per dichiarare l’estinzione del processo.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, in mancanza delle formalità di comunicazione o notifica previste dall’art. 390 c.p.c., non determina l’estinzione del processo ma può comunque comportare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per effetto di una scelta del ricorrente, può disporsi la compensazione delle spese e non trova applicazione il c.d. doppio contributo.
  • In presenza di una sopravvenuta definizione della lite da parte del ricorrente, la Corte può arrestarsi alla rilevazione della carenza di interesse senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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