Cassazione Civile, Ordinanza n. 19219/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 12 L. n. 289/2002. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del diniego e la CTR aveva confermato, ritenendo giustificabile l'errore del contribuente sui limiti temporali della definizione e reputando carente la motivazione del provvedimento, specie quanto all'asserito versamento insufficiente. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione dell'art. 12 L. n. 289/2002 in relazione all'art. 10 L. n. 212/2000: sostiene che la disciplina del condono non avrebbe creato incertezze tali da ingenerare affidamento o buona fede nel contribuente; afferma che erano richiesti precisi presupposti temporali, sia quanto alla data di affidamento dei ruoli al concessionario, sia quanto alla data utile per il pagamento della prima rata; evidenzia inoltre che il pagamento effettuato il 16.05.2003 non sarebbe stato idoneo a integrare la definizione agevolata, potendo valere al più come acconto, poiché eseguito prima della previsione normativa che lo rendeva utile.
La decisione
La Corte ritiene il ricorso non fondato. Richiama l'orientamento consolidato secondo cui la disciplina dell'art. 12 L. n. 289/2002, come modificata dalle successive norme che hanno differito i termini di versamento, va interpretata in senso costituzionalmente orientato nel senso che sono utili anche i versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003, purché riconducibili al meccanismo definitorio previsto dalla legge. In particolare, il comma 2-ter dell'art. 12 non introduce una disciplina diversa, salvo l'estensione del beneficio ai ruoli consegnati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2001. Poiché nella fattispecie il ruolo era stato affidato il 10.01.2001 e il pagamento integrale era stato eseguito il 16.05.2003, la decisione della CTR è corretta. Il ricorso dell'Ufficio viene quindi rigettato e l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina della definizione agevolata dei carichi di ruolo si applica anche ai ruoli affidati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2001; i termini di versamento sono stati più volte differiti e la norma va letta in modo da considerare utili anche i versamenti effettuati secondo la sequenza normativa richiamata dalla Corte.
È invocato dall'Ufficio per escludere l'affidamento e la buona fede del contribuente, ma la Corte non accoglie questa impostazione, ritenendo corretto l'apprezzamento della CTR alla luce dell'interpretazione della disciplina agevolativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
È richiamato come fonte che ha sostituito l'art. 12, comma 2, della L. n. 289/2002, fissando i termini originari per il versamento della prima rata e del residuo.
Ha differito il termine del versamento della prima rata al 16 maggio 2003, senza incidere sul secondo termine.
Ha differito ulteriormente il termine della prima rata al 16 ottobre 2003; la legge di conversione ha fatto salvi i versamenti effettuati tra il 17 aprile 2003 e il 25 giugno 2003 e la Corte ne dà interpretazione costituzionalmente orientata.
Legge di conversione del D.L. n. 143/2003, che ha previsto la salvezza dei versamenti effettuati in un determinato intervallo temporale ai fini delle definizioni agevolate.
Ulteriore differimento del termine della prima rata al 16 marzo 2004.
D.L. n. 335/2003
Ulteriore differimento del termine della prima rata al 16 aprile 2004.
Legge di conversione del D.L. n. 335/2003, richiamata per il differimento del termine.
D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g)
È interpretato nel senso che per versamenti "utili" devono intendersi quelli immediatamente estintivi degli obblighi, cioè eseguiti in unica soluzione.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate dei carichi di ruolo, la disciplina dei termini di pagamento va ricostruita unitariamente considerando le modifiche legislative succedutesi nel tempo e i differimenti intervenuti, senza isolare singole scadenze in modo formalistico.
- I versamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore di una norma di proroga possono essere ritenuti utili alla definizione se, in base all'interpretazione complessiva e costituzionalmente orientata della disciplina, sono immediatamente estintivi del debito e coerenti con il meccanismo agevolativo previsto.
- Il comma aggiuntivo che estende il beneficio ai ruoli affidati in un determinato intervallo temporale non introduce un regime autonomo rispetto alla disciplina generale della definizione, ma ne amplia l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.
- Quando la legge attribuisce rilevanza ai "versamenti utili" ai fini della definizione agevolata, tali versamenti devono essere intesi come quelli che producono effetto estintivo immediato dell'obbligazione, non come meri acconti privi di efficacia definitoria.
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