Cassazione Civile, Ordinanza n. 02530/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2014, con recupero a tassazione di Irpef e sanzioni per complessivi euro 17.634,24, emesso in relazione all’attività di autolavaggio svolta dal contribuente sulla base di uno studio di settore. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente denunciando violazione del d.l. n. 331 del 1993 e della l. n. 146/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sostiene che la sentenza d’appello avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi e avrebbe applicato erroneamente la disciplina degli studi di settore, perché: l’inizio dell’attività sarebbe da collocare nel 2013 e non nel 2011; la mancanza di autorizzazione amministrativa avrebbe imposto di ritenere l’azienda non operativa; l’organizzazione aziendale e i macchinari non sarebbero stati idonei a produrre i ricavi accertati; i consumi idrici ed elettrici non sarebbero stati adeguatamente considerati. La Corte rileva tuttavia che il motivo tende a sollecitare un nuovo giudizio di merito sui fatti già scrutinati dai giudici di merito e che, essendovi doppia conforme, non è proponibile il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., salvo dimostrare che le motivazioni di primo e secondo grado non siano sovrapponibili, profilo che il ricorrente non ha dedotto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come base normativa della censura sugli studi di settore; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
richiamata dal ricorrente in tema di studi di settore; la Corte non esamina il merito della disciplina per l’inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è precluso nei limiti indicati dall’art. 360, comma 4, c.p.c.
preclude la proposizione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. quando vi sia doppia conforme, salvo che siano dedotte motivazioni di primo e secondo grado non sovrapponibili.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la soccombenza ritenuta sanzionabile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura del materiale istruttorio già apprezzato dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile salvo che il ricorrente indichi specificamente la non sovrapponibilità delle ragioni poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può comportare altresì le ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
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