Cassazione Penale, Sentenza n. 15205/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ghittino impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ex art.216 r.d. n.267/1942 e bancarotta impropria ex art.223 r.d. n.267/1942, con riferimento anche all'art.219), contestando: insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio; errata qualificazione soggettiva (dolo vs mera omissione) e impropria attribuzione di responsabilità per omissione/concorsuale rispetto alle condotte di amministratori di fatto; e chiedendo la riqualificazione in bancarotta semplice ove opportuno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e genericità dei motivi, rilevando la presenza di una "doppia conforme" tra primo grado e appello e la compiuta motivazione della Corte territoriale circa la concreta gestione societaria e la consapevolezza degli obblighi dell'imputato. La sentenza impugnata è così sostanzialmente confermata nella sua ricostruzione fattuale e giuridica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 216
Norma che punisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo, sia nella sottrazione della documentazione sia nella gestione contabile irregolare ostativa alla ricostruzione patrimoniale
r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 223
Prevede la bancarotta impropria; la Corte ha accolto la qualificazione alternativa (comma 1 e, in ipotesi, comma 2) ritenendo che le condotte contestate potessero integrare anche forme di bancarotta per effetto di operazioni dolose
codice penale, artt. 110, 40 e 43
Art.110 (concorso di persone) richiamato per la concorsualità; artt.40 e 43 richiamati per fondare la responsabilità per omissione dell'amministratore che omette la vigilanza dovuta e quindi concorre nei reati fallimentari commessi da altri
L'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori
La Corte ha richiamato questo principio giurisprudenziale per affermare che, anche in assenza di deleghe specifiche, l'amministratore può essere responsabile per omissione se non esercita la vigilanza dovuta
codice di procedura penale, art. 533 comma 1
Richiama la regola del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha però ritenuto che il ricorso non abbia spiegato in che modo tale principio sia stato violato rispetto alle specifiche argomentazioni di merito
Limiti alla riproposizione dei motivi di fatto in cassazione; la Corte ha considerato rispettati i limiti ex art.173 nella valutazione della doppia conforme ma ha ritenuto il ricorso generico e aspecifico
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23 comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
Norma richiamata in ordine alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso
codice di procedura penale, art. 616
Prevede sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (e alle spese) in forza di questa norma
Massime di principio
- La "doppia conforme" (conferma in primo grado e in appello) rende più difficile ottenere l'accoglimento in Cassazione: le motivazioni dei giudici di merito possono essere lette congiuntamente e il ricorso deve mettere in luce errori giuridici o di fatto specifici e diretti;
- In cassazione il difetto di specificità dei motivi (argomentazioni generiche, promiscue o disarticolate) porta all'inammissibilità: occorre indicare con precisione quale passaggio motivazionale o quale regola di diritto sarebbe stata violata e perché;
- L'amministratore societario, anche se privo di deleghe formali, può essere ritenuto responsabile per omissione quando emergano elementi che dimostrino la sua consapevolezza degli obblighi di vigilanza e la mancata attivazione per impedire atti pregiudizievoli (art.2392 c.c. combinato con artt.40 e 43 c.p.);
- Per reati fallimentari la distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice dipende dalla prova del dolo (o del dolo specifico): le contestazioni circa la natura dolosa o omissiva delle condotte devono essere affrontate con riferimenti probatori precisi per prospettare una riqualificazione in sede di impugnazione;
- La mancata produzione o la tenuta irregolare della documentazione contabile possono costituire indizi rilevanti di bancarotta documentale: la Corte ha valutato negativamente l'assenza/irregolarità dei libri e dei documenti richiesti dalla curatela;
- Chi impugna deve confrontarsi direttamente e puntualmente con i fatti e le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; riproporre censure generiche sulle conclusioni del giudice di merito senza specificare i passaggi contestati espone al rigetto per inammissibilità.
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