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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio processuale e inutilizzabilità del verbale di perquisizione e sequestro acquisito da altro procedimento (violazione art. 116 c.p.p., art. 203 c.p.p., artt. costituzionali richiamati e art. 41 TULPS) perché l'acquisizione sarebbe avvenuta senza autorizzazione del giudice procedente e su base di notizia confidenziale; 2) carenza dell'elemento oggettivo previsto dall'art. 95 D.lgs. 115/2002, in particolare mancanza di relazione more uxorio e insussistenza del superamento della soglia reddituale, contestando che la coabitazione e la capienza dell'immobile siano indizi sufficienti; 3) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) e mancata considerazione di atti che dimostrerebbero la cessazione di una quota di proprietà e la irrilevanza dell'omessa dichiarazione di modestissima entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla inutilizzabilità del verbale di perquisizione, considerando corretta l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria delegata dal P.M. ai sensi degli artt. 117 c.p.p. e 238 co. 3 c.p.p., e ha escluso che l'art. 116 c.p.p. imponesse un divieto di acquisizione con sanzione di inutilizzabilità nel caso di atti investigativi. Ha altresì ritenuto inammissibili e/o infondati i motivi relativi alla mancata prova della relazione more uxorio, alla valutazione degli indizi e all'elemento soggettivo, sottolineando l'assenza di nuove prove difensive e la regolarità della motivazione di merito. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma, in via equitativa, di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 95 D.lgs. 115/2002

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti in fatto fossero sufficienti a configurare il reato e ha respinto le censure sulla carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, rimandando alla valutazione di merito operata dai giudici di merito.

  • art. 116 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava il divieto di acquisizione di atti appartenenti a procedimento altrui senza autorizzazione del giudice procedente; la Corte ha chiarito che l'art. 116 disciplina soggetti interessati ad atti diversi dagli organi investigativi e non impone un divieto con sanzione di inutilizzabilità rispetto all'acquisizione in fase di indagine di atti da parte della polizia giudiziaria delegata dal P.M.

  • art. 117 cod. proc. pen.

    Richiamata come fonte di legittimazione della polizia giudiziaria a compiere attività investigative e ad acquisire atti delegata dal P.M.; la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione del verbale basandosi su tale delega.

  • art. 238 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a supporto della possibilità di acquisizione di atti in fase di indagine; la Corte ha ritenuto applicabili gli artt. 117 e 238 co. 3 al caso concreto per giustificare l'acquisizione del verbale.

  • art. 203 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma che sanziona con inutilizzabilità talune condotte investigative; la Corte ha ritenuto inammissibili e infondati i rilievi che invocavano l'inutilizzabilità sulla base di questa disposizione per la perquisizione contestata.

  • art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    La perquisizione nel procedimento originario era stata disposta sulla base di notizie confidenziali; la Corte ha richiamato precedente giurisprudenza che autorizza perquisizioni d'iniziativa sulla base di notizie confidenziali nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, e ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità fondata su tale base.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamate nella contestazione come vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate e che la motivazione dei giudici di merito sia organica e congrua.

  • art. 111, 113, 14, 11, 13 Cost.

    Richiamate dal ricorrente per profili di illegittimità procedurale e violazione dei diritti; la Corte non ha ritenuto fondate le dedotte violazioni alla luce della regolare istruttoria e delle valutazioni di merito effettuate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina, tra l'altro, l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.

  • D.lgs. n. 271/89 (art. 225 richiamato)

    Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina di inutilizzabilità e procedure connesse; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni mosse con riferimento a tale decreto nel contesto del caso concreto.

Massime di principio

  • Gli atti di indagine acquisiti dalla polizia giudiziaria delegata dal P.M. (art. 117 e art. 238 co. 3 c.p.p.) possono essere utilizzati nel procedimento, e l'art. 116 c.p.p. non costituisce di per sé un divieto assoluto con sanzione di inutilizzabilità quando la materia riguarda atti investigativi acquisiti dagli organi inquirenti.
  • Le eccezioni di illegittimità di perquisizioni fondate su notizie confidenziali devono essere tempestivamente e chiaramente dedotte e documentate negli atti; la giurisprudenza ammette perquisizioni di iniziativa sulla base di notizie confidenziali in specifici casi (es. sospetto di detenzione illecita di armi) e la valutazione del merito sull'ammissibilità di tali perquisizioni non è sindacabile in cassazione se mancano elementi processuali o se la questione non è stata adeguatamente dedotta.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né procede a una rivalutazione libera della prova se la motivazione dei giudici di merito è organica e congrua; censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli stessi fatti sono, di norma, inammissibili.
  • Per contestare l'elemento oggettivo o soggettivo di un reato (es. relazione more uxorio o dolo nell'omessa dichiarazione) è necessario proporre elementi di prova nuovi o dimostrare vizi di fondo nella valutazione probatoria; mere argomentazioni alternative senza nuovi elementi probatori difficilmente ottengono accoglimento.
  • Le questioni procedurali e di inutilizzabilità basate su norme che prevedono sanzioni devono essere specificamente incardinate nel motivo di ricorso e correlate agli atti processuali: omissioni nel richiamo degli atti o nella esposizione dei punti contestati possono portare all'inammissibilità delle censure.

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