Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio processuale e inutilizzabilità del verbale di perquisizione e sequestro acquisito da altro procedimento (violazione art. 116 c.p.p., art. 203 c.p.p., artt. costituzionali richiamati e art. 41 TULPS) perché l'acquisizione sarebbe avvenuta senza autorizzazione del giudice procedente e su base di notizia confidenziale; 2) carenza dell'elemento oggettivo previsto dall'art. 95 D.lgs. 115/2002, in particolare mancanza di relazione more uxorio e insussistenza del superamento della soglia reddituale, contestando che la coabitazione e la capienza dell'immobile siano indizi sufficienti; 3) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) e mancata considerazione di atti che dimostrerebbero la cessazione di una quota di proprietà e la irrilevanza dell'omessa dichiarazione di modestissima entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla inutilizzabilità del verbale di perquisizione, considerando corretta l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria delegata dal P.M. ai sensi degli artt. 117 c.p.p. e 238 co. 3 c.p.p., e ha escluso che l'art. 116 c.p.p. imponesse un divieto di acquisizione con sanzione di inutilizzabilità nel caso di atti investigativi. Ha altresì ritenuto inammissibili e/o infondati i motivi relativi alla mancata prova della relazione more uxorio, alla valutazione degli indizi e all'elemento soggettivo, sottolineando l'assenza di nuove prove difensive e la regolarità della motivazione di merito. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma, in via equitativa, di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 95 D.lgs. 115/2002
Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori raccolti in fatto fossero sufficienti a configurare il reato e ha respinto le censure sulla carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, rimandando alla valutazione di merito operata dai giudici di merito.
art. 116 cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava il divieto di acquisizione di atti appartenenti a procedimento altrui senza autorizzazione del giudice procedente; la Corte ha chiarito che l'art. 116 disciplina soggetti interessati ad atti diversi dagli organi investigativi e non impone un divieto con sanzione di inutilizzabilità rispetto all'acquisizione in fase di indagine di atti da parte della polizia giudiziaria delegata dal P.M.
art. 117 cod. proc. pen.
Richiamata come fonte di legittimazione della polizia giudiziaria a compiere attività investigative e ad acquisire atti delegata dal P.M.; la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione del verbale basandosi su tale delega.
art. 238 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata a supporto della possibilità di acquisizione di atti in fase di indagine; la Corte ha ritenuto applicabili gli artt. 117 e 238 co. 3 al caso concreto per giustificare l'acquisizione del verbale.
art. 203 comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma che sanziona con inutilizzabilità talune condotte investigative; la Corte ha ritenuto inammissibili e infondati i rilievi che invocavano l'inutilizzabilità sulla base di questa disposizione per la perquisizione contestata.
art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La perquisizione nel procedimento originario era stata disposta sulla base di notizie confidenziali; la Corte ha richiamato precedente giurisprudenza che autorizza perquisizioni d'iniziativa sulla base di notizie confidenziali nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, e ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità fondata su tale base.
art. 606 comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate nella contestazione come vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate e che la motivazione dei giudici di merito sia organica e congrua.
art. 111, 113, 14, 11, 13 Cost.
Richiamate dal ricorrente per profili di illegittimità procedurale e violazione dei diritti; la Corte non ha ritenuto fondate le dedotte violazioni alla luce della regolare istruttoria e delle valutazioni di merito effettuate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina, tra l'altro, l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.
D.lgs. n. 271/89 (art. 225 richiamato)
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina di inutilizzabilità e procedure connesse; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni mosse con riferimento a tale decreto nel contesto del caso concreto.
Massime di principio
- Gli atti di indagine acquisiti dalla polizia giudiziaria delegata dal P.M. (art. 117 e art. 238 co. 3 c.p.p.) possono essere utilizzati nel procedimento, e l'art. 116 c.p.p. non costituisce di per sé un divieto assoluto con sanzione di inutilizzabilità quando la materia riguarda atti investigativi acquisiti dagli organi inquirenti.
- Le eccezioni di illegittimità di perquisizioni fondate su notizie confidenziali devono essere tempestivamente e chiaramente dedotte e documentate negli atti; la giurisprudenza ammette perquisizioni di iniziativa sulla base di notizie confidenziali in specifici casi (es. sospetto di detenzione illecita di armi) e la valutazione del merito sull'ammissibilità di tali perquisizioni non è sindacabile in cassazione se mancano elementi processuali o se la questione non è stata adeguatamente dedotta.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né procede a una rivalutazione libera della prova se la motivazione dei giudici di merito è organica e congrua; censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli stessi fatti sono, di norma, inammissibili.
- Per contestare l'elemento oggettivo o soggettivo di un reato (es. relazione more uxorio o dolo nell'omessa dichiarazione) è necessario proporre elementi di prova nuovi o dimostrare vizi di fondo nella valutazione probatoria; mere argomentazioni alternative senza nuovi elementi probatori difficilmente ottengono accoglimento.
- Le questioni procedurali e di inutilizzabilità basate su norme che prevedono sanzioni devono essere specificamente incardinate nel motivo di ricorso e correlate agli atti processuali: omissioni nel richiamo degli atti o nella esposizione dei punti contestati possono portare all'inammissibilità delle censure.
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