Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, da parte della Corte d'appello, dell'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive. Sostiene la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001: l'ordine di demolizione presupporrebbe una sentenza di condanna e, poiché i reati contestati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, non può essere disposta la demolizione. Chiede l'annullamento della statuizione relativa alla demolizione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla demolizione: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione. Ha affermato che, quando il reato di costruzione abusiva è estinto per prescrizione, non può essere mantenuto l'ordine di demolizione, poiché si tratta di una sanzione amministrativa ablativa accessoria alla sentenza di condanna (o ad essa equiparata). Ne consegue il dissequestro e la restituzione dell'immobile se sottoposto a sequestro preventivo; non è possibile disporre la confisca obbligatoria salvo che nei casi di lottizzazione abusiva e non sono applicabili le misure di cui all'art. 240 c.p. per assenza dei presupposti. La Suprema Corte ha esercitato il potere di revoca diretto ai sensi dell'art. 620, comma 1, c.p.p., annullando l'ordine di demolizione senza rinvio.
Norme richiamate
L'art. 31 disciplina l'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa di tipo ablatorio; la Corte interpreta che tale ordine presupponga una sentenza di condanna (o equiparata) e quindi non può essere mantenuto quando il reato è estinto per prescrizione.
d.P.R. 380/2001, art. 44, lett. b)
L'art. 44 lett. b) riguarda il reato di costruzione abusiva; la sentenza che dichiara l'estinzione del reato di cui a questa norma per prescrizione comporta l'impossibilità di applicare l'ordine di demolizione quale conseguenza della mancata condanna.
La sentenza ricorda che la confisca prevista dall'art. 240 c.p. non è applicabile automaticamente in assenza dei presupposti; quindi non può supplire all'ordine di demolizione quando manca una condanna fondante.
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1
Ai sensi dell'art. 620 c.p.p. la Cassazione può provvedere direttamente alla revoca della misura (qui: ordine di demolizione) senza necessità di rinvio; la Corte ha esercitato questo potere per annullare la statuizione impugnata limitatamente alla demolizione.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata quale limite procedurale al contenuto dei motivi di ricorso in cassazione (limiti stretti per la motivazione), citata nel procedimento ma non decisiva sul merito della demolizione.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere abusive è una sanzione amministrativa-ablatoria accessoria che richiede, per essere legittimamente applicato, una pronuncia di condanna (o equivalente).
- Se il reato di costruzione abusiva è dichiarato estinto per prescrizione, non è legittimo mantenere o applicare l'ordine di demolizione; va disposto il dissequestro e la restituzione dell'immobile se sottoposto a sequestro preventivo.
- La confisca obbligatoria prevista per la lottizzazione abusiva costituisce un'eccezione specifica; altrimenti non si può supplire alla mancanza di condanna con misure ablative o confiscatorie.
- La Corte di Cassazione può annullare direttamente, senza rinvio, le statuizioni incidenti su misure ablative o provvedimenti accessori quando ciò è consentito dall'art. 620 c.p.p.
- In presenza di proscioglimento per prescrizione, gli effetti pratici sul patrimonio (demolizione, confisca, sequestro) devono essere riesaminati: l'accertamento di fatto dell'abuso non è sufficiente a giustificare sanzioni ablative assoggettate alla condanna.
- Nei ricorsi in cassazione è necessario calibrare i motivi entro i limiti delle disposizioni procedurali (es. art. 173 disp. att.) ma la Procura Generale può chiedere l'annullamento limitato di statuizioni accessorie quando ne ravvisa la fondatezza.
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