Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato sul profilo della qualificazione giuridica dei lavori e sulla carenza di motivazione del giudice di merito. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il reato non sussista perché non è stato dimostrato un mutamento della volumetria o della destinazione d'uso che giustifichi l'obbligo del permesso di costruire e la rilevanza penale.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Wang Fan era imputato per il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato tramezzature interne nell'immobile di sua proprietà con l'obiettivo di ricavare più stanze senza permesso di costruire. In cassazione la difesa deduceva che si trattava di lavori per i quali non era necessario il permesso (manutenzione straordinaria / frazionamento) e contestava anche la mancata motivazione della pena e il discostamento dal minimo edittale non giustificato nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse motivato la riconducibilità della condotta alla fattispecie punita dall'art. 44 lett. b), poiché non risultava né un mutamento della volumetria complessiva né una modifica della destinazione d'uso, condizioni necessarie per configurare il reato; le opere descritte (tramezzature, modifiche impianto elettrico e pavimentazione per rendere idoneo l'alloggio) rientrano, alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza, nella categoria della manutenzione straordinaria e, se non alterano volumetria o destinazione, sono assoggettate alla SCIA e non al permesso di costruire.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
La norma sanziona l'esecuzione di opere senza permesso di costruire quando l'intervento richiede tale titolo (es. mutamento di volumetria o destinazione d'uso). La Corte ha ritenuto che, in assenza di mutamento volumetrico o di destinazione, la fattispecie non si configura.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b)
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
Definisce la manutenzione straordinaria, che comprende anche il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari: tali interventi, se non mutano volumetria complessiva o destinazione, sono manutenzione straordinaria e non richiedono permesso di costruire.
d.l. n. 133 del 2014, art. 17, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2 (conv. in legge n. 164/2014)
art. 17, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, d.l. n. 133/2014 conv. in legge n. 164/2014
Le modifiche legislative hanno ampliato la categoria degli interventi qualificabili come manutenzione straordinaria, includendo il frazionamento/accorpamento anche se comportanti variazioni di superficie o di carico urbanistico, purché siano immutate la volumetria complessiva e la destinazione d'uso.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 1, lett. a)
art. 22, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
Indica la SCIA come il titolo amministrativo per gli interventi di manutenzione straordinaria; quando applicabile, la SCIA è sufficiente e l'assenza della SCIA rileva in ambito amministrativo ma non automaticamente come reato penale se non sussiste obbligo del permesso di costruire.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 37 (ultimo comma) e art. 44, comma 2-bis
art. 37, ultimo comma, e art. 44, comma 2-bis, d.P.R. n. 380/2001
Secondo la lettura della Corte, in presenza di interventi qualificabili come manutenzione straordinaria e soggetti a SCIA, l'assenza di permessi non comporta automaticamente l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art. 44: le sanzioni penali operano quando è richiesto il permesso di costruire e questo manca.
Massime di principio
- La distinzione fondamentale è tra interventi che modificano volumetria o destinazione d'uso (che possono richiedere il permesso di costruire e, in assenza, integrare il reato dell'art. 44) e interventi di manutenzione straordinaria o frazionamento che, pur modificando superfici interne, non alterano volumetria complessiva o destinazione e sono soggetti alla SCIA.
- Dopo le modifiche normative del 2014, il frazionamento/accorpamento può rientrare nella manutenzione straordinaria anche se comporta variazioni di superficie o carico urbanistico; pertanto l'aumento della superficie non è di per sé sufficiente a qualificare l'intervento come attività che richiede permesso di costruire.
- In sede penale il giudice deve motivare specificamente perché ritiene che l'intervento abbia comportato un mutamento della volumetria o della destinazione d'uso: l'assenza di tale motivazione rende la condanna non sostenibile.
- L'assenza della SCIA o di adempimenti amministrativi non equivale automaticamente a responsabilità penale: occorre verificare la natura dell'intervento e il titolo amministrativo effettivamente richiesto.
- Sul punto della determinazione della pena, se il giudice riconosce circostanze attenuanti generiche ma si discosta dal minimo edittale deve fornire una motivazione chiara e coerente del perché del maggiore trattamento sanzionatorio.
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