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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 04/07/2019 che aveva condannato l'imputato all'ammenda sospesa di euro 400,00 per i reati di cui agli artt. 81, 674 e 660 c.p., oltre al risarcimento del danno e rifusione delle spese. L'appello (riqualificato in ricorso per cassazione) articolava sette motivi: nullità per omessa/rinnovata notificazione dell'avviso di conclusione indagini a seguito della nomina di nuovo difensore d'ufficio; errata valutazione della prova e contestazione della fondatezza delle dichiarazioni della parte civile e dei testi; richiesta di assoluzione perche il fatto non costituirebbe reato; mancanza del dolo; censura sulla ricaduta territoriale del reato di cui all'art. 674 c.p. (privata dimora); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, in limine, richiesta di declaratoria di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto le censure preliminari e di merito: ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (l'avviso era stato comunque notificato e l'imputato non ha indicato quale lesione concreta avesse subito); ha richiamato il divieto per la Corte di legittimità di riesaminare il merito probatorio e ha confermato la congruità della valutazione resa dal Tribunale in ordine alle condotte moleste (distinte tra art. 612-bis e art. 660 c.p.) e al getto di escrementi di volatili come idoneo a molestare la vittima ai sensi dell'art. 674 c.p.; ha escluso l'applicabilità delle attenuanti generiche e dell'art. 131-bis per la mancanza di elementi di particolare tenuità. Per l'inammissibilità del ricorso è stato disposto il pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che saranno liquidate dal Tribunale di Caltanissetta.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Riferimento alla continuazione di reati quale circostanza oggettiva; nel caso i capi di imputazione sono stati decodificati insieme ma la Corte non ha ritenuto che si debba assorbimento che escluda responsabilità

  • art. 674 c.p.

    Il getto o versamento di cose in luogo di pubblico transito o di comune/ altrui uso è sanzionato se atte a offendere, imbrattare o molestare; il lancio di escrementi di volatili è ritenuto idoneo a molestare e a turbare la tranquillità della vittima, anche se proveniente da un luogo comune o condominiale

  • art. 660 c.p.

    Sanziona molestie che infastidiscono la persona; distinto dagli atti persecutori (art. 612-bis) per la minore intensità e per l'assenza di perdurante e grave stato d'ansia o alterazione delle abitudini di vita

  • art. 612-bis c.p.

    Richiamato per distinguere gli atti persecutori dalle mere molestie: il reato si configura solo se le condotte sono idonee a determinare perdurante e grave stato d'ansia o alterazione delle abitudini di vita

  • art. 131-bis c.p.

    La speciale causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando la struttura argomentativa della sentenza evidenzi insistenza delle condotte moleste e grave turbamento della parte offesa

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato nell'ambito della notificazione dell'avviso di conclusione indagini: la Corte rileva che non è dovuta la rinnovazione dell'avviso quando non sia intervenuto un "quid novi" che incida sul diritto di difesa

  • art. 593, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per il principio che le sentenze che infliggono la sola pena dell'ammenda sono inappellabili anche se contengono condanna al risarcimento del danno

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per l'onere delle spese e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile manifestamente infondato

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove: i motivi che si limitano a criticare l'apprezzamento probatorio sono in larga parte inammissibili.
  • La mancata rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, in caso di nomina di nuovo difensore d'ufficio, non comporta automaticamente nullità: è necessaria la dimostrazione di un "quid novi" che abbia inciso sul diritto di difesa o della concreta lesione di scelte processuali che il difensore avrebbe potuto assumere.
  • La distinzione tra stalking (art. 612-bis) e molestia (art. 660) dipende dall'intensità e dalle conseguenze psicologiche delle condotte sulla vittima: per lo stalking occorre il perdurante e grave stato di ansia o l'alterazione delle abitudini di vita.
  • L'art. 674 c.p. tutela anche situazioni in cui il getto di cose (anche in ambito condominiale o in luogo di comune uso) sia idoneo a molestare o turbare la tranquillità altrui; va valutata la natura dell'oggetto gettato e le concrete modalità del gesto.
  • Le attenuanti generiche non sono riconosciute automaticamente per l'assenza di precedenti penali; occorrono elementi fattuali e personali che giustifichino la diminuzione di pena.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva che evidenzi la minima offensività del fatto; condotte insistenti e idonee a provocare grave turbamento escludono tale causa.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese, sanzioni pecuniarie e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi degli articoli di rito.

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