Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 04/07/2019 che aveva condannato l'imputato all'ammenda sospesa di euro 400,00 per i reati di cui agli artt. 81, 674 e 660 c.p., oltre al risarcimento del danno e rifusione delle spese. L'appello (riqualificato in ricorso per cassazione) articolava sette motivi: nullità per omessa/rinnovata notificazione dell'avviso di conclusione indagini a seguito della nomina di nuovo difensore d'ufficio; errata valutazione della prova e contestazione della fondatezza delle dichiarazioni della parte civile e dei testi; richiesta di assoluzione perche il fatto non costituirebbe reato; mancanza del dolo; censura sulla ricaduta territoriale del reato di cui all'art. 674 c.p. (privata dimora); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, in limine, richiesta di declaratoria di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto le censure preliminari e di merito: ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini (l'avviso era stato comunque notificato e l'imputato non ha indicato quale lesione concreta avesse subito); ha richiamato il divieto per la Corte di legittimità di riesaminare il merito probatorio e ha confermato la congruità della valutazione resa dal Tribunale in ordine alle condotte moleste (distinte tra art. 612-bis e art. 660 c.p.) e al getto di escrementi di volatili come idoneo a molestare la vittima ai sensi dell'art. 674 c.p.; ha escluso l'applicabilità delle attenuanti generiche e dell'art. 131-bis per la mancanza di elementi di particolare tenuità. Per l'inammissibilità del ricorso è stato disposto il pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che saranno liquidate dal Tribunale di Caltanissetta.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Riferimento alla continuazione di reati quale circostanza oggettiva; nel caso i capi di imputazione sono stati decodificati insieme ma la Corte non ha ritenuto che si debba assorbimento che escluda responsabilità
art. 674 c.p.
Il getto o versamento di cose in luogo di pubblico transito o di comune/ altrui uso è sanzionato se atte a offendere, imbrattare o molestare; il lancio di escrementi di volatili è ritenuto idoneo a molestare e a turbare la tranquillità della vittima, anche se proveniente da un luogo comune o condominiale
art. 660 c.p.
Sanziona molestie che infastidiscono la persona; distinto dagli atti persecutori (art. 612-bis) per la minore intensità e per l'assenza di perdurante e grave stato d'ansia o alterazione delle abitudini di vita
art. 612-bis c.p.
Richiamato per distinguere gli atti persecutori dalle mere molestie: il reato si configura solo se le condotte sono idonee a determinare perdurante e grave stato d'ansia o alterazione delle abitudini di vita
art. 131-bis c.p.
La speciale causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando la struttura argomentativa della sentenza evidenzi insistenza delle condotte moleste e grave turbamento della parte offesa
art. 415-bis c.p.p.
Richiamato nell'ambito della notificazione dell'avviso di conclusione indagini: la Corte rileva che non è dovuta la rinnovazione dell'avviso quando non sia intervenuto un "quid novi" che incida sul diritto di difesa
art. 593, comma 3 c.p.p.
Richiamato per il principio che le sentenze che infliggono la sola pena dell'ammenda sono inappellabili anche se contengono condanna al risarcimento del danno
art. 616 c.p.p.
Applicata per l'onere delle spese e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile manifestamente infondato
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove: i motivi che si limitano a criticare l'apprezzamento probatorio sono in larga parte inammissibili.
- La mancata rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, in caso di nomina di nuovo difensore d'ufficio, non comporta automaticamente nullità: è necessaria la dimostrazione di un "quid novi" che abbia inciso sul diritto di difesa o della concreta lesione di scelte processuali che il difensore avrebbe potuto assumere.
- La distinzione tra stalking (art. 612-bis) e molestia (art. 660) dipende dall'intensità e dalle conseguenze psicologiche delle condotte sulla vittima: per lo stalking occorre il perdurante e grave stato di ansia o l'alterazione delle abitudini di vita.
- L'art. 674 c.p. tutela anche situazioni in cui il getto di cose (anche in ambito condominiale o in luogo di comune uso) sia idoneo a molestare o turbare la tranquillità altrui; va valutata la natura dell'oggetto gettato e le concrete modalità del gesto.
- Le attenuanti generiche non sono riconosciute automaticamente per l'assenza di precedenti penali; occorrono elementi fattuali e personali che giustifichino la diminuzione di pena.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva che evidenzi la minima offensività del fatto; condotte insistenti e idonee a provocare grave turbamento escludono tale causa.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese, sanzioni pecuniarie e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi degli articoli di rito.
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