Cassazione Civile, Ordinanza n. 17219/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di tre dipendenti universitari, già respinta quanto alla richiesta di superiore inquadramento, ma coltivata in appello e poi in cassazione limitatamente alle differenze retributive per mansioni superiori. I lavoratori sostenevano di avere svolto, per un periodo compreso nel quinquennio anteriore al 24.11.2007, attività riconducibili al livello professionale superiore, in particolare attività di progettazione, con conseguente diritto al relativo trattamento economico. La Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda ritenendo non provata la prevalenza, in termini temporali e quali-quantitativi, delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento di appartenenza; aveva inoltre richiamato, ai fini classificatori, anche le declaratorie di un precedente CCNL. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per asserita errata distribuzione dell'onere della prova e per mancata valorizzazione della consulenza tecnica e della mancata contestazione datoriale; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere il giudice di merito preteso la prova testimoniale e non aver considerato che la documentazione prodotta imponeva al datore di provare il carattere residuale delle mansioni superiori; 3) violazione degli artt. 55 e 74 del CCNL comparto 1998/2001 e dell'art. 15 disp. prel. c.c., per aver fatto riferimento alla classificazione contrattuale precedente anziché ai criteri del nuovo contratto collettivo, con particolare riguardo alla distinzione tra categorie D ed EP; 4) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, commi 2, 3 e 5, e dell'art. 36 Cost., sostenendo che, esclusa l'ipotesi di legittima adibizione temporanea a mansioni superiori del comma 2, la fattispecie dovesse ricadere nel comma 5, con diritto automatico alle differenze retributive per l'attività di fatto svolta in categoria superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi e li ha rigettati. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello nella parte in cui aveva richiesto la prova della prevalenza delle mansioni superiori, quale presupposto anche per il riconoscimento delle differenze retributive ex art. 52 d.lgs. 165/2001. Ha escluso che vi fosse stata una indebita inversione dell'onere della prova, osservando che spetta al lavoratore dimostrare integralmente i presupposti della pretesa economica. Ha inoltre precisato che il richiamo al principio di non contestazione era inconferente perché riguardava valutazioni giuridiche e qualificatorie, non meri fatti storici. Quanto alla censura sul CCNL, la Corte ha affermato che la distinzione tra categorie D ed EP non dipende solo dal possesso di titoli di studio o abilitazione, ma anche dal diverso grado di autonomia e responsabilità e dal contenuto professionale delle mansioni, sicché resta decisivo l'accertamento in fatto sulla prevalenza delle attività superiori. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con gli effetti conseguenti in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate.
l'onere di provare i presupposti delle differenze retributive per mansioni superiori grava sul lavoratore che le richiede.
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle risultanze processuali; la censura è stata disattesa.
richiamato dai ricorrenti per sostenere una errata valutazione delle prove; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse violato i criteri di valutazione probatoria.
lo svolgimento di mansioni superiori ai fini del riconoscimento economico richiede la prova della prevalenza; il requisito della prevalenza del comma 3 si proietta anche sull'ipotesi del comma 5.
art. 36 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto alla giusta retribuzione; la Corte non vi ha riconosciuto un effetto automatico di superamento del requisito probatorio.
art. 55 CCNL comparto 1998/2001
richiamato dai ricorrenti nella lettura della classificazione contrattuale; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione della differenza di autonomia e responsabilità.
art. 74 CCNL comparto 1998/2001
richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza della nuova disciplina classificatoria; la censura è stata ritenuta infondata.
invocato per contestare l'applicazione di criteri classificatori anteriori; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In tema di differenze retributive per mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore deve provare integralmente i presupposti della domanda, inclusa la prevalenza temporale e funzionale delle mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.
- Il requisito della prevalenza delle mansioni superiori, richiamato dal comma 3 dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, opera anche quando la pretesa economica sia fatta valere ai sensi del comma 5 per attività svolta di fatto.
- Il principio di non contestazione non può essere utilmente invocato per sottrarre al giudice la valutazione di apprezzamenti qualificatori o di prevalenza, che non sono meri fatti storici ma giudizi di qualificazione.
- La classificazione contrattuale delle categorie professionali non si esaurisce nel possesso di titoli di studio o abilitazioni, ma dipende anche dal contenuto concreto delle mansioni e dal loro grado di autonomia e responsabilità.
- La prova documentale o la continuità di incarichi superiori non bastano, da sole, se non consentono di dimostrare che le mansioni di livello superiore abbiano assorbito in misura prevalente quelle ordinarie del profilo di appartenenza.
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