Cassazione Civile, Ordinanza n. 17093/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una delibera di esclusione di un socio da una cooperativa e dal successivo licenziamento intimato allo stesso lavoratore con lettera del 28 settembre 2006. La Corte d'appello di Roma, accogliendo l'appello del lavoratore, aveva annullato la delibera di esclusione, dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato la cooperativa alla reintegrazione nel posto di lavoro e nella qualità di socio, con efficacia ex tunc, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla reintegra. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nel giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, a seguito di un verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle parti; il lavoratore ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha statuito sulle spese, ritenendo che, per la reciproca adesione alla rinuncia, nulla dovesse disporsi. Ha inoltre escluso l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che la declaratoria di estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di estinzione per rinuncia con reciproca adesione delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e quindi esonera dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
- L'estinzione del processo per rinuncia accettata esclude, di regola, una pronuncia sulle spese quando le parti abbiano aderito concordemente alla definizione della controversia.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione non produce gli stessi effetti del rigetto o dell'inammissibilità ai fini dell'ulteriore contributo unificato.
- Quando il giudizio si chiude per effetto di conciliazione e rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non formula principi sul merito della lite.
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