Cassazione Civile, Ordinanza n. 17198/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un diritto di fonte legale e collettiva connesso ai trasporti da lui eseguiti, assumendo che la disciplina applicabile e una specifica delibera datoriale dovessero portare a un diverso trattamento economico. La Corte di merito aveva però ritenuto decisiva la diversità operativa tra settori e, soprattutto, la mancanza del presupposto costitutivo del diritto invocato, cioè una delibera datoriale che fissasse le condizioni per l'applicazione del beneficio al profilo professionale e ai trasporti del ricorrente. In cassazione veniva censurata tale ricostruzione, sostenendo che la delibera dovesse essere letta valorizzando solo l'esecuzione dei trasporti e non la natura degli strumenti trasportati; veniva inoltre prospettato, in memoria, il principio di parità di trattamento e, con il secondo motivo, un omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle risultanze istruttorie, nonché il richiamo all'art. 1226 c.c. e alla liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di diversa lettura di merito della delibera e dei fatti, non censurabile in cassazione, anche perché non sorretto dal richiamo ai canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. e comunque inidoneo a evidenziare un vizio di legittimità. Ha giudicato tardivo il richiamo al principio di parità di trattamento, introdotto solo in memoria, e comunque inconferente per la diversità delle situazioni di fatto accertata in merito. La reiezione del primo motivo ha reso assorbito il secondo, poiché è rimasta ferma la ratio decidendi sull'insussistenza del presupposto costitutivo del diritto azionato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio di legittimità: la mera richiesta di una diversa lettura del dato fattuale o dell'atto non integra un motivo riconducibile al vizio denunciabile in cassazione.
Sono richiamati come canoni ermeneutici che avrebbero dovuto essere invocati per censurare l'interpretazione dell'atto deliberativo; la loro mancata deduzione rende il motivo una mera contestazione di merito.
È evocato nel secondo motivo per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo reputa assorbito perché la ratio decidendi principale escludeva in radice il presupposto costitutivo del diritto azionato.
Il richiamo è ritenuto inconferente perché non vi era una domanda risarcitoria e quindi non operava la liquidazione equitativa del danno.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la sola richiesta di una rivalutazione del merito o di una diversa lettura dell'atto o delle risultanze istruttorie, se non si denuncia un effettivo vizio di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- Quando la controversia riguarda il riconoscimento di un diritto subordinato a un presupposto costitutivo specifico, la sua mancanza assorbe ogni ulteriore questione istruttoria o di quantificazione.
- La censura sull'interpretazione di un atto o di una delibera deve essere veicolata attraverso i canoni ermeneutici pertinenti; altrimenti si risolve in una contestazione di merito inammissibile in cassazione.
- Il richiamo a principi come la parità di trattamento non consente di sovvertire una decisione fondata su un accertamento di fatto che evidenzi la non omogeneità delle situazioni poste a confronto.
- Le difese svolte solo in memoria non possono integrare o ampliare i motivi originari del ricorso.
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