Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17203/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 143.000 sulla base di un assegno bancario; l'associazione sindacale nazionale destinataria del monitorio proponeva opposizione deducendo che il titolo era stato utilizzato fraudolentemente e che il conto e il modulo di assegno facevano capo a una articolazione territoriale distinta e autonoma, non alla confederazione nazionale. Il creditore opposto eccepiva la tardività dell'opposizione e, in via subordinata, domandava il pagamento di una somma inferiore per asserite competenze da rapporto di collaborazione coordinata svolto nell'interesse dell'articolazione territoriale. Il Tribunale ritenne tempestiva l'opposizione, accolse il difetto di legittimazione passiva della struttura nazionale e revocò il decreto; la Corte d'appello confermò. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva, in sintesi: tardività dell'opposizione per errata applicazione del rito del lavoro e del termine di iscrizione a ruolo; violazione dei principi del giusto processo e vizio di motivazione; nullità della sentenza per incomprensibilità/errori sul procedimento; erronea qualificazione dell'articolazione territoriale come soggetto autonomo e conseguente esclusione della responsabilità della confederazione nazionale; mancata ammissione di CTU e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure principali: ha considerato autonoma ratio decidendi, non più aggredibile, il rilievo sull'errore scusabile e sulla rimessione in termini; ha giudicato generici o confusi gli altri motivi; ha ritenuto questione di merito, non sindacabile in cassazione nei termini dedotti, l'interpretazione dello statuto dell'organizzazione sindacale e la conseguente individuazione del soggetto passivamente legittimato; ha assorbito i motivi residui. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e agli oneri di legge connessi al rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato l'impugnazione contro la decisione di primo grado, ritenendo valida l'opposizione a decreto ingiuntivo, corretta l'esclusione della legittimazione passiva della confederazione nazionale e non censurabili in sede di legittimità, per come prospettate, le ulteriori doglianze. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 4, co. 5, d.lgs. n. 150/2011

    l'eventuale errore sul rito non impedisce la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito concretamente seguito prima del mutamento di rito.

  • art. 153 c.p.c.

    la valutazione dell'errore scusabile e della rimessione in termini è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 413 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'opposizione nel rito del lavoro, censura poi dichiarata inammissibile per il formarsi del giudicato su autonoma ratio decidendi.

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il termine per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo; la censura è stata resa irrilevante dalla ratio sull'errore scusabile.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    le doglianze formulate formalmente per violazione di legge sono inammissibili quando generiche o dirette a sollecitare un riesame di fatti e valutazioni di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    la denuncia di nullità della sentenza o del procedimento deve essere specifica e intellegibile; non è ammissibile un motivo confuso che cumuli profili eterogenei.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    il dedotto omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto assorbito o comunque riferito a fatto non decisivo nel giudizio in esame.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati dal ricorrente come parametri del giusto processo; la censura è stata ritenuta generica e non coerente con il vizio denunciato.

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato dal ricorrente come parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati dal ricorrente come parametri costituzionali del giusto processo; la censura è stata ritenuta generica.

  • artt. 37, 1362 e 1372 c.c.

    richiamati per contestare l'interpretazione dello statuto dell'associazione e la qualificazione dell'articolazione territoriale; la Corte ha ribadito che l'interpretazione dello statuto e la titolarità passiva del rapporto attengono al merito e non possono essere surrettiziamente rimesse in discussione con mera contrapposizione interpretativa.

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria ex art. 378 c.p.c. ha funzione chiarificatrice e illustrativa dei motivi già dedotti nel ricorso, non può introdurre nuove questioni o ampliare le censure.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità fondata sulla conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità è stata disattesa perché i primi due motivi presentavano profili peculiari.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata censura ammissibile di quella ratio rende inammissibili o irrilevanti i motivi diretti contro le ulteriori argomentazioni della decisione.
  • L'errore nella scelta del rito non impedisce, di regola, la conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo se il giudice ritiene applicabile il rito seguito e dispone il mutamento secondo le norme vigenti; la valutazione dell'errore scusabile è tendenzialmente riservata al giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame dei fatti o dell'interpretazione del materiale probatorio: i motivi devono essere specifici, intellegibili e riconducibili in modo netto a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.
  • La contestazione dell'interpretazione di uno statuto associativo o della qualificazione di un'articolazione territoriale come soggetto autonomo attiene alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio e integra una questione di merito, non di legittimazione ad causam, e come tale non è censurabile in cassazione con mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuove doglianze o ampliare i motivi di ricorso già proposti, avendo solo funzione illustrativa e chiarificatrice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.