Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17146/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda, inizialmente proposta davanti al TAR e poi riassunta dinanzi al giudice ordinario, con cui i familiari superstiti di un uomo assassinato chiedevano il riconoscimento dei benefici economici previsti dalla L. n. 302 del 1990 e dalla L. n. 407 del 1998 per le vittime della criminalità organizzata. Il Tribunale aveva riconosciuto solo la speciale elargizione ex art. 4 L. n. 302 del 1990 e l'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998, reputando generiche le altre domande. La Corte d'appello, su impugnazione principale del Ministero e incidentale degli eredi, ha invece accolto l'appello ministeriale e negato i benefici, ritenendo: a) maturata la decadenza prevista dalla disciplina originaria, poi non più utile ai ricorrenti; b) comunque non provata la finalità mafiosa del delitto e soprattutto non provata la totale estraneità della vittima agli ambienti e ai rapporti delinquenziali, anche in ragione di elementi familiari e documentali acquisiti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: violazione della disciplina sul termine di decadenza, violazione delle norme che riconoscono il diritto soggettivo ai benefici, vizio di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., e violazione della normativa di settore e dell'art. 97 Cost. per avere la Corte territoriale valorizzato il mero contesto familiare pregiudicato quale indice di mancanza di estraneità criminale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale; ha respinto il quarto motivo, affermando che la disciplina richiede la prova della totale estraneità della vittima agli ambienti criminali, salvo l'alternativa dell'accidentalità del coinvolgimento o della successiva dissociazione, e che la Corte di merito aveva correttamente escluso tale requisito in fatto. Il primo motivo, relativo alla decadenza, è rimasto assorbito dalla mancanza dei presupposti costitutivi del diritto ai benefici. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1

    definisce i presupposti per i benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata, richiedendo il collegamento del fatto delittuoso con le finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p. e la totale estraneità della vittima agli ambienti e rapporti delinquenziali, salvo accidentalità del coinvolgimento o successiva dissociazione.

  • L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 4

    prevede l'elargizione ai superstiti della vittima deceduta in conseguenza delle lesioni riportate nel contesto dei fatti di cui all'art. 1.

  • L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 6

    nella formulazione originaria prevedeva un termine di decadenza; la questione della sua applicazione è stata resa assorbita dal difetto dei presupposti sostanziali del diritto.

  • L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 12

    nella disciplina richiamata dalla Corte individua, per gli eventi successivi al 1 gennaio 1969, il dies a quo del termine biennale di decadenza previsto dalla legge originaria.

  • L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 3

    ha soppresso il termine di decadenza originariamente previsto dall'art. 6 della L. n. 302 del 1990.

  • L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2

    disciplina l'assegno vitalizio in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata.

  • L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 3

    ha sostituito il comma 1 dell'art. 12 della L. n. 302 del 1990, estendendo retroattivamente l'applicazione dei benefici agli eventi verificatisi dopo il 1 gennaio 1969.

  • L. 20 aprile 1999, n. 44, art. 23, comma 1

    ha reintrodotto un termine di tre mesi dalla sentenza per la presentazione della domanda nei casi contemplati dalla norma richiamata dalla Corte.

  • d.P.R. 30 giugno 1999, n. 510

    richiamato quale fonte regolamentare di integrazione della disciplina sui benefici, senza incidere nel caso di specie sull'esito finale.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    art. 2 quinquies del d.l. n. 151 del 2008

    la Corte osserva che la documentazione acquisita dal Ministero era comunque significativa anche a prescindere dalla non applicabilità ratione temporis delle previsioni richiamate.

  • art. 416 bis c.p.

    costituisce il parametro per individuare le finalità mafiose o associative cui deve ricollegarsi il delitto ai fini del beneficio.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato per il solo fatto che il giudice di merito abbia attribuito un diverso peso agli elementi probatori.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    la violazione o falsa applicazione di legge non copre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, che resta valutazione di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    la censura sulla prova è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 97 Cost.

    è stato invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ne ha tratto alcun accoglimento.

Massime di principio

  • Per ottenere i benefici previsti dalla normativa speciale per le vittime della criminalità organizzata non basta allegare l'omicidio in un contesto mafioso: occorre provare il collegamento del fatto con le finalità dell'associazione ex art. 416 bis c.p. e, soprattutto, la totale estraneità della vittima agli ambienti e rapporti delinquenziali.
  • La 'totale estraneità' richiesta dalla legge va intesa in senso rigoroso e comprende anche gli ambienti e rapporti familiari o sociali: la presenza di legami non recisi con soggetti inseriti o contigui alla criminalità può essere valutata come ostativa al beneficio, salvo prova dell'accidentalità del coinvolgimento o di una successiva e chiara dissociazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito: l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie non integra di per sé un vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • La valutazione del materiale probatorio è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, n. 5, c.p.c., cioè per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una diversa lettura delle prove.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto la mancanza dei presupposti costitutivi del diritto ai benefici, questioni ulteriori come la decadenza possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFiliazione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.