Cassazione Civile, Ordinanza n. 17115/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime della criminalità organizzata e per i loro superstiti. La Corte d'appello aveva riconosciuto agli eredi dell'originaria vittima un assegno vitalizio, ritenendo accertata la matrice mafiosa dell'omicidio in base a plurimi elementi indiziari, ma aveva anche dichiarato la decadenza dai benefici della legge n. 302 del 1990 per mancata tempestiva domanda. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la morte non fosse stata correttamente qualificata come fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, richiedendo la normativa una chiara ed univoca evidenza della matrice mafiosa. Gli eredi hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione della disciplina sulla decadenza e censurando la statuizione che aveva escluso i benefici per maturazione del termine biennale. La questione centrale, in cassazione, è divenuta quindi l'applicabilità o meno del termine decadenziale biennale agli eventi verificatisi in data molto anteriore, ma ricompresi nel regime ampliato dalla legge del 1998.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero, ritenendo che esso mirasse a sollecitare una rivalutazione del merito sull'attribuzione dell'omicidio alla criminalità organizzata e sull'estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali, profili non più scrutinabili in sede di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale degli eredi, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il termine di decadenza biennale ai fatti di causa. La Corte di cassazione ha chiarito che, per gli eventi successivi al 1° gennaio 1969 e ricompresi nell'ampliamento operato dalla legge n. 407 del 1998, il previgente termine biennale non era più operante nella fattispecie considerata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso principale è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, contestava in realtà la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale.
richiamata quale base del riconoscimento dell'assegno vitalizio ai superstiti della vittima e dell'ampliamento della tutela ai fatti riconducibili alla criminalità organizzata.
legge n. 407 del 1998, art. 3, comma 2, lett. a)
ha modificato l'art. 12 della legge n. 302 del 1990, estendendo il regime retroattivo agli eventi successivi al 1° gennaio 1969 anche se riconducibili ad atti di criminalità organizzata.
nel testo originario prevedeva un termine di decadenza biennale per la domanda; la Corte ne sottolinea la successiva modifica e la natura di termine di stretta interpretazione.
legge n. 302 del 1990, art. 12
nel testo originario limitava la retroattività a specifiche ipotesi di terrorismo o eversione; è stato poi sostituito dalla disciplina del 1998.
ha ulteriormente modificato l'art. 6 della legge n. 302 del 1990, prevedendo che la domanda vada presentata non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ipotesi riferita ai casi di accertamento giudiziale dell'estraneità della vittima.
richiamato per affermare la rituale devoluzione del ricorso incidentale nel rispetto del termine lungo per impugnare.
indicato quale base del procedimento camerale e della riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti del Ministero, in quanto amministrazione pubblica esente dal versamento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile, sotto forma di violazione di legge, la censura che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito sulla riconducibilità di un fatto alla criminalità organizzata.
- La disciplina dei benefici assistenziali per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ha natura eccezionale e i relativi termini decadenziali, quando previsti, sono di stretta interpretazione.
- L'intervento legislativo del 1998 ha ampliato la tutela retroattiva ai fatti successivi al 1° gennaio 1969 anche se riconducibili ad atti di criminalità organizzata, superando il precedente assetto più restrittivo.
- Il termine decadenziale biennale originariamente previsto per la proposizione della domanda non può essere applicato oltre i limiti temporali e soggettivi risultanti dalle modifiche normative successive.
- La domanda di benefici ancorata al definitivo accertamento giudiziale dell'estraneità della vittima alla pretesa responsabilità può essere soggetta a un termine decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ma tale regola opera solo nelle ipotesi cui la norma la riferisce espressamente.
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