Cassazione Civile, Ordinanza n. 17204/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente che aveva svolto, secondo la sua prospettazione, mansioni dirigenziali di fatto nel Servizio Politiche del Lavoro e che aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento delle relative differenze retributive per un certo periodo. La Corte d’appello ha invece ritenuto che, dal febbraio 2010, un ordine di servizio avesse ridefinito i compiti della dipendente, riducendoli a una funzione intermedia di raccordo, senza gestione diretta delle risorse umane e con funzioni vicarie limitate ai soli casi di assenza del dirigente, con conseguente cessazione del pieno svolgimento di mansioni dirigenziali. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con diciotto motivi, lamentando: omesso esame della mancata formale delega che avrebbe reso inefficace l’ordine di servizio; violazione di fonti regolamentari e contrattuali che attribuivano rango dirigenziale al servizio; erronea valutazione di testimonianze e circolari ministeriali; violazione del giudicato interno ed esterno; violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001; contrasto tra dispositivo e motivazione sulla decorrenza delle differenze retributive; e soprattutto erronea esclusione dal calcolo del trattamento di fine servizio delle differenze retributive riconosciute per mansioni superiori. Il Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le doglianze del ricorso principale, affermando che l’accertamento di fatto della Corte territoriale sulla sopravvenuta riduzione delle funzioni della dipendente non era scalfito dalle censure prospettate e che, in materia di trattamento di fine servizio, non possono computarsi nella base di calcolo emolumenti corrisposti per mansioni superiori di fatto, anche se svolte oltre il triennio, quando l’incarico sia privo dei requisiti di legittimazione formale previsti dalla disciplina applicabile. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della dipendente, ritenendo infondati o inammissibili i motivi relativi sia all’accertamento del mutamento di mansioni sia alla base di calcolo del trattamento di fine servizio. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero, volto a contestare la restituzione delle somme trattenute a titolo di rivalsa. È stata quindi confermata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la piena persistenza delle mansioni dirigenziali dopo il febbraio 2010 e aveva riconosciuto le differenze retributive solo fino alla data in cui dette mansioni erano cessate, senza includere tali somme nel calcolo del TFS.
Norme richiamate
la Corte ribadisce che il vizio di cui al n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo e non consente un riesame del merito o delle prove; le censure formalmente incardinate sul n. 5 ma dirette a contestare la valutazione istruttoria sono inammissibili.
non escludeva, in astratto, il rango dirigenziale dell’ufficio, ma non impediva di accertare in concreto che, dopo il riassetto organizzativo, la responsabilità apicale fosse rimasta al direttore e non alla dipendente.
Circolare ministeriale n. 42/97
atto privo di forza normativa; non può superare l’accertamento in fatto sulla concreta distribuzione delle funzioni dopo il mutamento organizzativo.
il giudicato richiamato non preclude la valutazione del fatto sopravvenuto; l’appello riapre la questione ove investa gli elementi della statuizione e il giudicato esterno è superato da un nuovo assetto di fatto successivo.
l’esercizio di fatto di mansioni superiori può dare luogo a trattamento retributivo per il periodo effettivo, ma non integra automaticamente i presupposti per il computo di tali somme nella base del TFS; il superamento dei limiti legali rende l’affidamento precario e non idoneo a modificare la base di calcolo del trattamento di fine servizio.
la disciplina sugli incarichi dirigenziali richiamata dalla ricorrente non è decisiva per il TFS; la previsione del triennio ha finalità diverse e non consente, per converso, di computare nella buonuscita retribuzioni relative a funzioni dirigenziali di fatto.
la modifica richiamata dalla ricorrente non muta la regola di fondo sulla determinazione del TFS nel caso di mansioni superiori svolte di fatto.
art. 43, co. 1, d.P.R. 1092/1973
norma riferita alla base pensionabile, non alla base di calcolo del trattamento di fine servizio; il suo richiamo è stato ritenuto non pertinente.
è la norma rilevante per il TFS; la base di calcolo è tassativa e comprende lo stipendio della qualifica di appartenenza e solo gli emolumenti espressamente indicati, con esclusione di somme corrisposte per mansioni superiori di fatto non rientranti nell’elencazione normativa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuovo esame delle prove: quando la censura mira solo a una diversa lettura di documenti, testimonianze o circostanze istruttorie, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione della posizione lavorativa va compiuta sulla concreta distribuzione di compiti e responsabilità risultante dagli atti e dal materiale probatorio; la sola previsione astratta del rango dell’ufficio o della possibilità teorica di attribuire funzioni dirigenziali non impedisce di accertare che, in concreto, la preposizione apicale sia stata assunta da altro soggetto.
- Le circolari amministrative non hanno forza di fonte normativa e non possono prevalere sull’accertamento in fatto del giudice circa l’effettiva organizzazione dell’ufficio e l’attribuzione delle responsabilità.
- Il giudicato interno si forma solo su una statuizione rimasta interamente estranea all’impugnazione; se l’appello investe anche uno solo degli elementi della decisione, l’intera questione può essere riesaminata. Il giudicato esterno è recessivo rispetto a un fatto sopravvenuto, nuovo e incompatibile con l’accertamento precedente.
- Ai fini del trattamento di fine servizio, la base di calcolo è tassativa: non si computano automaticamente le maggiori retribuzioni corrisposte per mansioni superiori di fatto, poiché la disciplina prende in considerazione lo stipendio della qualifica di appartenenza e soltanto gli emolumenti espressamente previsti dalla norma.
- La previsione di un limite temporale per gli incarichi dirigenziali non implica, per contrapposto, che oltre tale limite ogni emolumento da mansioni superiori entri nella base del TFS; il dato decisivo resta la riconducibilità della voce retributiva all’elenco normativo tassativo previsto per la buonuscita.
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