Cassazione Civile, Ordinanza n. 02776/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un consorzio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per contributi consortili e rate di mutuo insolute. L'opposizione del comune era stata accolta solo in parte dal tribunale, che aveva revocato il decreto per la somma maggiore e condannato il debitore al pagamento di una somma inferiore. Il consorzio aveva proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo, ritenendo che la notificazione della sentenza di primo grado al difensore del comune, eseguita via PEC dal consorzio, avesse fatto decorrere il termine breve per entrambe le parti. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto, in sostanza, che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la notifica telematica sulla base della sola relata di notificazione e della copia della sentenza allegata, senza la produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; ha inoltre contestato che potesse essergli opposto un difetto di specifica contestazione, poiché aveva contestato proprio l'avvenuto perfezionamento della notificazione e la relativa prova, con conseguente violazione anche delle regole sull'onere della prova. Gli ulteriori motivi, relativi ad altri profili della notificazione e alla rimessione in termini, restavano subordinati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, affermando che per provare il perfezionamento di una notificazione a mezzo PEC non è sufficiente la sola relata di notificazione, ma occorre produrre anche la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario, oltre alla relata stessa; ha inoltre ribadito che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni fattuali e non la mera documentazione prodotta, sicché era errato ritenere che il consorzio dovesse contestare specificamente i documenti invece del fatto della notifica, che risultava già contestato. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza, ma la decorrenza presuppone la prova del perfezionamento della notificazione.
Richiamato insieme all'art. 326 c.p.c. per la disciplina del termine breve di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis
Per la notificazione a mezzo PEC è necessario, ai fini della prova del perfezionamento, produrre la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6
Norma richiamata per la notificazione via PEC e per il suo perfezionamento.
L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1-bis
La ricevuta di avvenuta consegna è un atto digitale; di regola va prodotta in modalità telematica, salvo eccezioni con copia analogica conforme.
art. 23, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Consente, nelle ipotesi eccezionali indicate, la produzione di copia analogica dei documenti informatici con attestazione di conformità.
La prova del fatto costitutivo della notificazione perfezionata incombe su chi lo allega; la contestazione deve riguardare il fatto allegato.
Richiamati nei motivi sul regime della notificazione degli atti.
Richiamato nei motivi sul regime della notificazione.
Richiamato nei motivi sul regime della notificazione della sentenza.
Richiamato nel quinto motivo, poi assorbito.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la decorrenza del termine breve dalla notificazione della sentenza richiede la prova del perfezionamento della notificazione; quando la notificazione è eseguita via PEC, la prova non può essere fondata sulla sola relata di notificazione, ma richiede anche la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio al destinatario.
- La ricevuta di avvenuta consegna della PEC è il documento decisivo per dimostrare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario; essa, in via ordinaria, deve essere prodotta in formato telematico, salvo specifiche ipotesi in cui sia ammessa una copia analogica conforme.
- L'onere di contestazione si riferisce alle allegazioni in fatto della controparte e non alla mera documentazione prodotta; se è contestato il fatto storico della notificazione, non è corretto pretendere una contestazione separata di ogni singolo documento offerto a suo supporto.
- Chi invoca la decorrenza del termine breve per impugnare deve fornire la prova del fatto costitutivo della notificazione perfezionata; in mancanza di tale prova, non può dichiararsi tardiva l'impugnazione sulla base di una semplice affermazione del perfezionamento della notifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →