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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09342/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento IRPEF, sanzioni e interessi emessa nel 1995 per imposte relative agli anni 1987 e 1988, basata su due avvisi di accertamento notificati nel dicembre 1991 e divenuti definitivi per mancata impugnazione. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado e la conferma in appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla cartella di pagamento e sul processo tributario, sostenendo che la cartella conteneva tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge e che la CTR aveva erroneamente ritenuto la pretesa tributaria priva di elementi essenziali, confondendo inoltre il tema della definizione agevolata con quello della definitività degli avvisi presupposti. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza d’appello per avere ritenuto esperibile il condono tombale o comunque una definizione incompatibile con la disciplina applicabile, mentre, secondo l’Ufficio, la notifica di un accertamento parziale prima dell’entrata in vigore della L. 413/1991 imponeva, semmai, la dichiarazione integrativa semplice, secondo il principio delle Sezioni Unite del 2007.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la cartella di pagamento, quando segue avvisi di accertamento già divenuti definitivi, non introduce un nuovo atto impositivo ma costituisce il fisiologico sviluppo del rapporto debitorio; perciò è sufficiente che rechi gli elementi minimi previsti dalla legge, ossia riferimento al tributo, ai soggetti, al periodo d’imposta, all’imponibile e all’aliquota. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notifica di un accertamento parziale preclude il condono tombale e impone, per la definizione agevolata, l’utilizzo della dichiarazione integrativa semplice adeguata al reddito accertato. Ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 32 L. 30 dicembre 1991, n. 413

    La disciplina della dichiarazione integrativa e della definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti va applicata secondo i suoi presupposti; in presenza di accertamento parziale opera la dichiarazione integrativa semplice, non il condono tombale.

  • art. 36 L. 30 dicembre 1991, n. 413

    La dichiarazione integrativa semplice è lo strumento richiesto per adeguare per intero la dichiarazione al reddito accertato e conseguire l’estinzione della controversia, quando la definizione agevolata sia astrattamente esperibile.

  • art. 38 L. 30 dicembre 1991, n. 413

    Il condono tombale non è utilizzabile per definire il periodo d’imposta inciso da un accertamento parziale già notificato.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La notifica di un accertamento parziale ex art. 41-bis preclude il ricorso al condono tombale per il periodo d’imposta oggetto dell’accertamento.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella di pagamento deve contenere gli elementi essenziali minimi: tributo, soggetti, periodo d’imposta, imponibile e aliquota applicata.

  • art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La cartella di pagamento è impugnabile nel processo tributario e, per essere valida, deve contenere gli elementi idonei a rendere comprensibile la pretesa.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorso dell’Ufficio in relazione alla disciplina degli accertamenti; il punto decisivo è che l’accertamento parziale già notificato incide sulla possibilità di accedere al condono.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 484 c.p.c.

    È evocato dalla Corte per affermare che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento che consegua ad avvisi di accertamento già definitivi non costituisce un nuovo atto impositivo, ma l’atto di riscossione fisiologico del debito già accertato; pertanto è valida se contiene gli elementi minimi necessari a identificare la pretesa tributaria.
  • Ai fini della validità della cartella non occorre una motivazione ampia o articolata come quella dell’avviso di accertamento: è sufficiente che consenta di individuare tributo, periodo, soggetto passivo, imponibile e aliquota.
  • La notifica di un accertamento parziale preclude l’accesso al condono tombale previsto dalla L. n. 413/1991 per il medesimo periodo d’imposta; in tale ipotesi il contribuente, se vuole definire la posizione, deve utilizzare la dichiarazione integrativa semplice adeguando integralmente il reddito dichiarato a quello accertato.
  • Quando la decisione di merito sia inficiata da erronea applicazione di norme di diritto e non occorrano ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito e rigettare direttamente il ricorso introduttivo originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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