Sentenza n. 635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla determinazione del canone demaniale e la tardività dell’impugnazione del decreto tariffario
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione appellante, concessionaria di due superfici acquee del demanio marittimo, aveva impugnato il provvedimento con cui il Provveditorato aveva determinato il nuovo canone concessorio in euro 32.933,79, contestando la mancata applicazione delle riduzioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro e per i soggetti operanti per finalità di pubblico interesse, beneficenza e interesse sociale. In primo grado aveva dedotto la violazione degli artt. 16 e 39 del codice della navigazione, dell’art. 37 del relativo regolamento, dell’art. 03 del d.l. n. 400/1993 e dell’art. 1, comma 734, della l. n. 147/2013. Il TAR aveva ritenuto che la controversia riguardasse un rapporto patrimoniale vincolato, devoluto alla giurisdizione ordinaria, e aveva dichiarato tardiva l’impugnazione del decreto tariffario del 2014, ritenendolo immediatamente lesivo. L’appellante ha censurato entrambe le statuizioni, sostenendo che la determinazione del canone implicasse valutazioni autoritative e discrezionali sulla qualificazione del rapporto concessorio e sulle finalità dell’ente concessionario, nonché che la lesione fosse sorta solo con l’atto applicativo del 2018.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR sotto entrambi i profili. Quanto alla giurisdizione, ha affermato che la controversia non concerneva un mero calcolo aritmetico né un rapporto patrimoniale vincolato, poiché richiedeva di verificare il percorso valutativo seguito dall’amministrazione nella qualificazione del rapporto concessorio e nell’individuazione della tariffa applicabile, anche in relazione alla natura non lucrativa e alle finalità sportive, pubbliche e sociali dell’associazione. L’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, incidente sull’economia complessiva della concessione, radica la giurisdizione del giudice amministrativo; resta invece attribuita al giudice ordinario la controversia avente contenuto meramente patrimoniale o fondata sul semplice accertamento tecnico dei presupposti fattuali. Quanto alla tardività, il Collegio ha rilevato che il decreto tariffario non era autoapplicativo e non aveva prodotto una lesione immediata, poiché la concreta lesione era derivata soltanto dal provvedimento del 2018, che aveva applicato la tariffa e qualificato il rapporto concessorio senza riconoscere le riduzioni invocate. Il termine per impugnare il decreto decorreva quindi dall’atto applicativo. Poiché il TAR non aveva esaminato nel merito i motivi originari e i motivi erano inscindibilmente connessi, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza e rimesso l’intera causa al TAR Veneto ai sensi dell’art. 105 c.p.a., disponendo la riassunzione entro novanta giorni. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi è limitata alle controversie di contenuto meramente patrimoniale; quando viene in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali-valutativi dell’amministrazione, la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa.
Quando il giudice d’appello annulla la sentenza per una causa che impone il riesame della controversia da parte del primo giudice, deve rimettere la causa al TAR; il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
È richiamato tra i parametri normativi relativi alla disciplina del rapporto concessorio e alla determinazione del canone demaniale.
Concorre, unitamente all’art. 37 reg. cod. nav. e all’art. 03 del d.l. n. 400/1993, a disciplinare le riduzioni del canone per attività di pubblico interesse o di beneficenza.
È richiamato quale parametro per l’applicazione delle riduzioni del canone demaniale connesse alle finalità di pubblico interesse o beneficenza.
art. 03, comma 1, lett. c), d.l. n. 400/1993, convertito in l. n. 494/1993
Prevede la riduzione del 50% del canone per attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali.
art. 03, comma 1, lett. d), d.l. n. 400/1993, convertito in l. n. 494/1993
Prevede la riduzione del 90% del canone per soggetti che svolgono attività di interesse pubblico, beneficenza o interesse sociale; la sua applicabilità richiede una valutazione della natura e delle finalità del concessionario.
art. 1, comma 734, l. n. 147/2013
È indicato tra le disposizioni di legge invocate dall’associazione a sostegno dell’illegittimità della determinazione del canone.
Massime di principio
- Le controversie sui canoni, sulle indennità e sugli altri corrispettivi relativi a concessioni demaniali appartengono alla giurisdizione ordinaria soltanto quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non implichino l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.
- Sussiste la giurisdizione amministrativa quando la determinazione del canone concessorio richieda valutazioni discrezionali o autoritative sulla qualificazione del rapporto, sulla natura e sulle finalità del concessionario o sull’applicabilità di riduzioni tariffarie incidenti sull’economia complessiva della concessione; non è sufficiente il mero accertamento tecnico dei presupposti fattuali o il calcolo aritmetico dell’importo.
- Un atto generale o regolamentare che stabilisce criteri tariffari non è immediatamente lesivo quando necessiti di un successivo atto applicativo per individuare la tariffa concretamente dovuta e qualificare il rapporto del singolo concessionario; in tal caso, il termine per impugnarlo decorre dall’atto applicativo lesivo.
- Le disposizioni autoapplicative, il cui contenuto produce direttamente la lesione senza necessità di ulteriori valutazioni o atti applicativi, devono invece essere impugnate immediatamente; l’atto successivo meramente vincolato non sposta la decorrenza del termine di impugnazione.
- Quando i motivi dichiarati erroneamente inammissibili o irricevibili dal primo giudice sono inscindibilmente connessi e il loro esame nel merito richiede la previa decisione di una questione non esaminata dal TAR, il giudice d’appello deve rimettere l’intera causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
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