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Sentenza

Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio parziale del Comune sulla segnalazione relativa a lavori non autorizzati, manomissione della sede stradale e pericolo per la circolazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa segnalante)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente aveva segnalato al Comune che un’altra impresa aveva eseguito, senza autorizzazione, interventi di demolizione e modifica della piattaforma viaria di una strada vicinale a uso pubblico, installando barriere e riducendo la carreggiata. Aveva chiesto chiarimenti sulla natura e sulla competenza relativa alla strada, l’accesso agli eventuali titoli autorizzativi, il ripristino dello stato dei luoghi e l’adozione di misure per impedire la prosecuzione o reiterazione delle condotte. Il Comune, con nota successiva, aveva osteso la documentazione e dichiarato che la strada era vicinale a uso pubblico, che la sua conformazione era stata modificata senza autorizzazione e che erano stati avviati procedimenti sanzionatori, senza tuttavia concluderli. La ricorrente ha dedotto la violazione degli obblighi comunali di vigilanza sulla sicurezza della circolazione e sull’attività edilizio-urbanistica, richiamando il Codice della strada e l’art. 27 d.P.R. 380/2001, nonché la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 per mancata conclusione del procedimento nel termine previsto, anche in ragione dell’urgenza. Ha inoltre sostenuto che, essendo stato accertato l’abuso, l’amministrazione fosse tenuta ad adottare i provvedimenti richiesti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’accertamento del silenzio. Ha chiarito che, sebbene la manutenzione delle strade vicinali a uso pubblico gravi anzitutto sui proprietari interessati e il Comune non sia ordinariamente tenuto a sostenerne integralmente i costi, il Comune conserva compiti di vigilanza e polizia anche su tali strade, a tutela della sicurezza pubblica, e può intervenire d’urgenza in situazioni di necessità. Inoltre, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, deve vigilare sull’attività edilizia e urbanistica nel territorio. Poiché il Comune aveva riconosciuto l’assenza delle necessarie autorizzazioni e l’avvio di procedimenti sanzionatori, ma tali procedimenti non risultavano conclusi, il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio parziale e ha ordinato al Comune di concludere i procedimenti sanzionatori entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice non ha imposto uno specifico esito sostanziale né il ripristino immediato, perché non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e non era esclusa la necessità di ulteriori adempimenti istruttori. È stata prevista la possibile nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza, su istanza di parte. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare all’amministrazione di provvedere; è stata prevista la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Il giudice non può imporre direttamente l’esito dei procedimenti sanzionatori né sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La decisione sull’azione avverso il silenzio deve rispettare la necessità di ulteriori adempimenti istruttori e non può anticipare l’esito dell’attività amministrativa.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti avviati entro il termine previsto; il mero avvio del procedimento non elimina l’inerzia.

  • artt. 12 e 14 d.lgs. 285/1992

    Fondano i compiti comunali di vigilanza e polizia stradale, esercitabili anche sulle strade vicinali a uso pubblico per garantire la sicurezza della circolazione.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Impone al Comune la vigilanza sull’attività edilizia e urbanistica nel territorio e giustifica l’obbligo di concludere i procedimenti sanzionatori relativi agli interventi abusivi.

  • art. 825 c.c.

    La destinazione della strada vicinale all’uso pubblico può comportare un diritto reale di uso pubblico in capo al Comune, senza trasferire ordinariamente sul Comune l’intero onere manutentivo.

  • art. 3 d.lgs. 1446/1918

    Consente la partecipazione del Comune agli oneri delle strade vicinali nei limiti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La qualificazione di una strada come vicinale a uso pubblico non trasferisce automaticamente al Comune l’intero onere della manutenzione, che grava anzitutto sui proprietari interessati; tuttavia il Comune conserva poteri e doveri di vigilanza e polizia a tutela della sicurezza pubblica e della circolazione.
  • Il Comune è tenuto a esercitare la vigilanza sull’attività edilizia e urbanistica anche quando gli interventi abusivi incidono su una strada vicinale a uso pubblico, potendo adottare, ricorrendone i presupposti, misure urgenti di sicurezza e i provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento.
  • Nell’azione avverso il silenzio, l’inerzia amministrativa viene meno soltanto con l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento; il semplice avvio di un procedimento sanzionatorio non è sufficiente.
  • Quando l’amministrazione riconosce l’assenza di autorizzazioni e dichiara di avere avviato procedimenti sanzionatori, ma non li conclude, il giudice può accertare l’illegittimità del silenzio e ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine, senza imporne preventivamente il contenuto.
  • Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione imponendo l’esito di poteri non ancora esercitati, soprattutto quando possono essere necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzio
RamiTrasporti e circolazioneEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

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