Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all’accredito complessivo di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione il 2 aprile 2025 ed era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero, chiedendo l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era un titolo suscettibile di esecuzione mediante ottemperanza, risultava notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione ed era passata in giudicato, come comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento in essa dell’importo di € 2.000,00. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza poter opporre l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostativa, in concreto, la nomina del commissario ad acta, unitamente alla crisi della finanza pubblica, all’ammontare del debito pubblico e alla complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti esterni e si inserisce in un contenzioso seriale di dimensioni eccezionali. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori e restituzione dell’eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora
La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, connesse alla posizione del debitore pubblico e alle concrete difficoltà dell’adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La notificazione della copia attestata conforme del provvedimento al domicilio digitale dell’Amministrazione vale ai fini della formazione e notificazione del titolo esecutivo, senza necessità della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La norma costituisce il fondamento della Carta elettronica oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio comprova il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La disposizione è richiamata in relazione all’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ... ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità ... quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»
Nei confronti del debitore pubblico l’astreinte può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative derivanti dalle difficoltà dell’adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi all’obbligo risultante dal titolo giudiziale.
- Ai fini dell’ottemperanza, la parte deve dimostrare la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il passaggio in giudicato della sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre all’Amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta deve adottare tutte le misure necessarie per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, comprese le fasi di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione del giudicato.
- L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando sussistano concrete ragioni ostative, anche in considerazione della crisi della finanza pubblica, dell’entità del debito pubblico, della complessità organizzativa dell’adempimento e della nomina di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta e la concreta complessità del procedimento amministrativo necessario per eseguire il giudicato possono giustificare, insieme ad altre ragioni ostative, il mancato riconoscimento della penalità di mora.
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