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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docente e condannato il Ministero al pagamento di € 625,32, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto alla Retribuzione Professionale Docente, prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, per il periodo di servizio a tempo determinato, condannando l'Amministrazione al pagamento di € 625,32, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'ordine di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo e risultava decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche all'allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, sia perché era stato nominato il commissario ad acta, sia in ragione dell'esiguità dell'importo da eseguire. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 339,00, oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo derivante dal giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e), è stata respinta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata ritenuta non necessaria in ragione della nomina del commissario ad acta e dell'esiguo importo dovuto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso ha contribuito a rendere proponibile l'azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c., come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva; la sentenza è stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto in giudizio è stato valorizzato quale prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 7 CCNL comparto scuola 15 marzo 2001

    Prevede la Retribuzione Professionale Docente per il personale docente ed educativo; il diritto al relativo compenso era stato accertato dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento, quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e attribuendogli tutti gli adempimenti necessari al pagamento, compresa, se occorre, l'allocazione della somma in bilancio e lo svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il giudice abbia già predisposto la nomina di un commissario ad acta quale rimedio all'inerzia e l'importo oggetto dell'obbligo esecutivo sia esiguo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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