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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del “provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di costruire” del 14 settembre 2022, a firma del Responsabile dell'Area 4° - Governo del Territorio del Comune di San Martino di Lupari, con cui è stato negato il rilascio del permesso di costruire e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato; - per la condanna del Comune di San Martino di Lupari al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente (i) per effetto della illegittimità del diniego opposto, ovvero (ii) a causa della mancata esecuzione dell'accordo pubblico-privato ex art. 6, L.R. n. 11/2004 presentato in data 8 ottobre 2014 dalla ricorrente; - per l'accertamento del corretto ammontare della somma dovuta da Molino Cosma snc a titolo di contributo straordinario in base al citato accordo pubblico-privato ex art. 6, L.R. n. 11/2004 depositato in data 08.10.2014;

Giustizia amministrativa202201363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a silos per ricezione e stoccaggio dei cereali, reparto di pulitura del grano e zona di scarico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a un intervento da realizzare in un’area agricola, ricadente in un compendio ove l’attività produttiva era qualificata come attività produttiva in zona impropria da bloccare. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 5 e 30 delle NTO del Piano degli interventi e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento, sostenendo che il progetto, consistente nella realizzazione di un silos con fossa di scarico e strutture accessorie, dovesse essere qualificato come impianto tecnologico e mero volume tecnico, non computabile nella superficie coperta e assentibile anche nella zona interessata. Ha chiesto, su tale base, l’annullamento del diniego e il risarcimento del danno corrispondente a un contributo regionale a fondo perduto che avrebbe perduto per il mancato rilascio tempestivo del titolo edilizio. In secondo luogo, ha chiesto il risarcimento del danno per l’inadempimento del Comune a un asserito accordo pubblico-privato ex art. 6 della l.r. n. 11/2004, mediante il quale sarebbe stata concordata la riclassificazione urbanistica di un’area da zona agricola a zona produttiva. In terzo luogo, in via subordinata, ha domandato l’accertamento del corretto importo del contributo straordinario versato e la restituzione dell’eventuale eccedenza. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le autonome ragioni del diniego e ha comunque sostenuto l’infondatezza delle domande.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’esame dell’eccezione preliminare e ha respinto il ricorso nel merito. Quanto alla domanda di annullamento, ha ritenuto che il progetto non consistesse nella sola realizzazione di un silos, ma in una struttura complessa comprendente silos di rilevanti dimensioni, vani scale e accesso, reparto di scarico e fossa interrata, con circa 700 mq di superficie coperta, altezza fino a 37 metri e una cubatura fuori terra di circa 15.670 mc. Tali caratteristiche rendono l’intervento una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e incompatibile con la disciplina della zona agricola e con quella relativa alle attività produttive in zona impropria da bloccare. Il Collegio ha escluso che i silos siano, in via generale, volumi tecnici: questi ultimi comprendono soltanto vani e spazi strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio, mentre un silos dotato di autonoma consistenza fisica, funzionale e volumetrica costituisce una struttura edilizia urbanisticamente rilevante. Il richiamo delle NTO agli impianti tecnologici, inclusi i silos, non comporta che ogni silos sia automaticamente sottratto al computo della superficie coperta, dovendo la deroga essere interpretata restrittivamente e ricorrendo i presupposti previsti dalla disposizione. È stata quindi respinta anche la domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità del diniego, mancando il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa. La domanda risarcitoria per asserito inadempimento dell’accordo pubblico-privato è stata respinta senza necessità di accertare se l’accordo fosse stato effettivamente concluso, poiché, anche in caso di variante urbanistica, l’intervento non avrebbe potuto essere assentito: non era qualificabile come impianto tecnologico e la ricorrente non aveva allegato né provato documentate esigenze produttive, richieste dalla disciplina delle zone produttive. La domanda è stata inoltre ritenuta sfornita di prova quanto al danno, poiché non erano stati prodotti il bando regionale, i suoi estremi e la prova della partecipazione della società alla selezione. È stata infine respinta la domanda di rideterminazione e restituzione del contributo straordinario, poiché la ricorrente non aveva prodotto la delibera consiliare utilizzata per il calcolo e non aveva quindi provato i fatti costitutivi della pretesa. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, nei rapporti obbligatori paritetici, non opera il metodo acquisitivo, ma il principio dispositivo puro, con onere del privato di provare i fatti posti a fondamento della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5 NTO del Piano degli interventi del Comune di San Martino di Lupari

    Non concorrono alla formazione della superficie coperta: [...] d) gli impianti tecnologici in ZTO D e E (silos, depuratori, ecc.) che necessitano di installazioni separate dall’edificio principale o che si rendano necessari per adeguamenti a norma di legge e che non abbiano caratteristiche di edificio di pertinenza

    La disposizione non qualifica automaticamente ogni silos come impianto tecnologico o volume tecnico; la deroga al computo della superficie coperta opera restrittivamente solo per strutture qualificabili come impianti tecnologici e in presenza dei presupposti previsti dalla norma.

  • art. 30 NTO del Piano degli interventi del Comune di San Martino di Lupari

    La disciplina delle attività produttive o commerciali in zona impropria non consente l’intervento progettato per un’attività produttiva individuata come esistente da bloccare.

  • artt. 33 e seguenti NTO del Piano degli interventi del Comune di San Martino di Lupari

    La disciplina del sistema rurale stabilisce i presupposti per la nuova edificazione in zona agricola e pone limiti incompatibili con la struttura progettata.

  • artt. 23 e 24 NTO del Piano degli interventi del Comune di San Martino di Lupari

    Anche per le zone produttive D1 e D2, le deroghe relative alle altezze maggiori per impianti tecnologici e documentate esigenze produttive presuppongono che l’opera sia qualificabile come impianto tecnologico e che le esigenze produttive siano documentate.

  • art. 6 l.r. Veneto n. 11/2004

    La domanda risarcitoria collegata all’asserito accordo pubblico-privato è stata respinta perché, anche ipotizzando l’esistenza dell’accordo e l’adozione della variante, l’intervento sarebbe rimasto urbanisticamente non assentibile e il danno non è stato provato.

  • art. 3 l.r. Veneto n. 55/2012

    La norma è richiamata quale base della precedente istanza di ampliamento mediante SUAP in deroga al piano regolatore, senza incidere sulla decisione relativa al successivo diniego.

  • art. 4, comma 1-sexies, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato quale fondamento dell’intesa sul regolamento edilizio-tipo contenente la definizione restrittiva di volume tecnico.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato indirettamente nel contesto del riferimento alle categorie di intervento edilizio, senza costituire la specifica base della decisione.

Massime di principio

  • Un silos di rilevanti dimensioni, dotato di autonoma consistenza fisica, strutturale, funzionale e volumetrica, non è qualificabile come mero volume tecnico, ma costituisce una nuova costruzione urbanisticamente rilevante e soggetta a permesso di costruire.
  • La qualificazione di un manufatto come impianto tecnologico non dipende dalla sua connessione funzionale con un’attività produttiva né dalla mera denominazione utilizzata dal proponente, ma dalle sue caratteristiche concrete, dalla sua autonomia funzionale e dall’ingombro edilizio; le disposizioni derogatorie sul computo della superficie coperta e sui limiti di altezza sono di stretta interpretazione.
  • Il richiamo contenuto nelle norme urbanistiche ai silos tra gli impianti tecnologici non comporta che ogni silos sia automaticamente sottratto al computo della superficie coperta: occorre verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti normativi e l’assenza di caratteristiche proprie di un edificio o di una nuova costruzione.
  • La domanda risarcitoria per perdita di un contributo pubblico richiede la prova concreta del danno e del nesso causale, mediante la produzione del bando, dei relativi estremi e della documentazione attestante la partecipazione e la concreta possibilità di conseguire il contributo.
  • Nei rapporti obbligatori paritetici devoluti alla giurisdizione amministrativa non opera il principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma il principio dispositivo puro; il privato deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusi quelli necessari per la rideterminazione e la restituzione di somme versate.
  • La domanda risarcitoria fondata sull’inadempimento di un accordo urbanistico non può essere accolta quando, anche ipotizzando l’adempimento dell’amministrazione e la modifica della destinazione urbanistica, l’intervento sarebbe comunque rimasto incompatibile con la disciplina edilizia applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaPrincipio di legalità e tipicità

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