Cassazione Civile, Ordinanza n. 17854/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un atto di recupero per euro 199.598,00, ritenendo indebitamente compensato dalla società un credito IVA maturato in capo alla società controllante e trasferito, secondo l'Amministrazione, tramite un'operazione di fusione inversa posta in essere nel 2012. La contribuente aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo l'Amministrazione decaduta dal potere accertativo ed esecutivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, convertito nella l. n. 2/2009, per avere la CTR erroneamente affermato la decadenza dell'Ufficio.
La decisione
La società contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, e di avere effettuato il versamento dovuto; la Corte ha preso atto della regolare definizione della controversia e dell'assenza di diniego dell'Amministrazione. Conseguentemente il processo è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022.
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia per sostenere la tempestività del potere di accertamento e recupero, in contrapposizione alla declaratoria di decadenza resa dal giudice d'appello
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008
invocato come norma che disciplinerebbe il recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
indica la trattazione camerale del ricorso
art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022
richiamati quale base normativa della definizione agevolata della lite tributaria
art. 1, comma 188, lett. b, l. n. 197/2022
norma invocata dalla contribuente per attestare l'avvenuto versamento per la definizione della lite
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
norma applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del processo e regolare le spese
art. 1, comma 200, l. n. 197/2022
richiamato per evidenziare l'assenza di diniego alla definizione agevolata
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria sia stata validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge sopravvenuta e risulti il versamento dovuto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, senza esaminare il merito del ricorso.
- La regolare definizione della lite e l'assenza di diniego amministrativo precludono la prosecuzione del giudizio di legittimità, restando assorbite le censure sulla decadenza o sulla legittimità dell'atto impositivo.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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