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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17854/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un atto di recupero per euro 199.598,00, ritenendo indebitamente compensato dalla società un credito IVA maturato in capo alla società controllante e trasferito, secondo l'Amministrazione, tramite un'operazione di fusione inversa posta in essere nel 2012. La contribuente aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo l'Amministrazione decaduta dal potere accertativo ed esecutivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, convertito nella l. n. 2/2009, per avere la CTR erroneamente affermato la decadenza dell'Ufficio.

La decisione

La società contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, e di avere effettuato il versamento dovuto; la Corte ha preso atto della regolare definizione della controversia e dell'assenza di diniego dell'Amministrazione. Conseguentemente il processo è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria sia stata validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge sopravvenuta e risulti il versamento dovuto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, senza esaminare il merito del ricorso.
  • La regolare definizione della lite e l'assenza di diniego amministrativo precludono la prosecuzione del giudizio di legittimità, restando assorbite le censure sulla decadenza o sulla legittimità dell'atto impositivo.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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