Cassazione Civile, Ordinanza n. 00763/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA, fondato sull’imputazione di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. L’accertamento era scaturito, secondo la CTR, dal rinvenimento di contabilità in nero e da documentazione acquisita in occasione di accesso domiciliare presso l’abitazione di un terzo. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione ritenendo utilizzabili gli elementi così acquisiti e ponendo a carico del contribuente l’onere della prova contraria, ritenuto non assolto. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione degli artt. 14 Cost., 33 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972, per l’illegittimità del provvedimento autorizzativo del PM all’accesso domiciliare e la conseguente inutilizzabilità della documentazione recuperata; (2) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, assumendo che la CTR non avesse motivato sul motivo di appello relativo all’utilizzabilità delle prove acquisite tramite accesso domiciliare; gli ulteriori motivi restavano assorbiti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società per difetto di legittimazione attiva, compensando le spese nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate. Accoglie invece il ricorso proposto dalla persona fisica in proprio, limitatamente al primo motivo; rigetta il secondo motivo e dichiara assorbiti il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che il giudice tributario, quando la pretesa fiscale si fondi su materiale reperito mediante accesso domiciliare autorizzato, deve verificare non solo l’esistenza di una motivazione del decreto autorizzativo ma anche la correttezza giuridica dell’apprezzamento dei gravi indizi; deve quindi negare legittimità all’autorizzazione basata esclusivamente su informazioni anonime e, conseguentemente, non considerare quelle prove ai fini della valutazione della pretesa impositiva.
Norme richiamate
art. 14 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale a tutela dell’inviolabilità del domicilio, in chiave di interpretazione conforme delle norme tributarie sull’accesso domiciliare.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma che, per il tramite del rinvio, rende applicabile agli accertamenti sui redditi la disciplina dell’accesso domiciliare prevista per l’IVA.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
Consente l’accesso domiciliare previa autorizzazione del procuratore della Repubblica in presenza di gravi indizi; il giudice tributario può controllare anche la correttezza in diritto di tale valutazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in tema di requisiti della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per carenza di motivazione.
Richiamato per la produzione documentale necessaria a provare la legittimazione del soggetto che ricorre pur non avendo partecipato ai gradi di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l’onere di specifica indicazione dei documenti posti a fondamento della legittimazione processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, quando l’avviso di accertamento si fondi su documenti reperiti mediante accesso domiciliare autorizzato, il giudice deve verificare non solo la presenza di una motivazione nel decreto autorizzativo, ma anche che il presupposto dei gravi indizi sia giuridicamente corretto e fondato su elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria.
- Un’autorizzazione all’accesso domiciliare emessa esclusivamente sulla base di informazioni anonime è illegittima; le prove acquisite in esecuzione di tale autorizzazione non possono essere utilizzate per sorreggere la pretesa fiscale.
- La motivazione della sentenza d’appello non è apparente quando il giudice affronta implicitamente la questione decisiva, desumendosi la sua soluzione dal percorso argomentativo complessivo.
- Il ricorso per cassazione proposto da un soggetto che non abbia partecipato ai giudizi di merito è inammissibile se non viene provata e specificamente indicata la legittimazione processuale tramite adeguata documentazione.
- Nel rapporto processuale della ditta individuale, la persona fisica titolare può agire per conto dell’impresa anche senza una specifica spendita formale della qualità, essendovi coincidenza tra titolare e ditta individuale.
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