Cassazione Civile, Ordinanza n. 12120/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rapporti contrattuali stipulati tra alcune case di cura private e l'azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, relativi all'assistenza ospedaliera resa agli assistiti del SSN. Le strutture private avevano ottenuto un lodo arbitrale irrituale che condannava l'azienda sanitaria al pagamento di somme qualificate come extra budget. L'azienda sanitaria aveva impugnato il lodo davanti al Tribunale, che ne aveva dichiarato la nullità; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame delle strutture, ritenendo definitiva la natura irrituale della clausola compromissoria e affermando la nullità del lodo perché la P.A. non può avvalersi dell'arbitrato irrituale. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato coperta da giudicato la natura irrituale del lodo senza un vero accertamento; 2) violazione dell'art. 808-ter c.p.c., degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 1322 c.c., per sostenere che la disciplina dell'arbitrato irrituale consente anche alla P.A. di devolvere controversie su diritti disponibili; 3) violazione dell'art. 806 c.p.c., contestando l'affermazione di non compromettibilità della materia e la conseguente nullità della clausola compromissoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della natura irrituale dell'arbitrato era stata effettivamente oggetto di contraddittorio e di statuizione espressa in primo grado, e ha rigettato anche il secondo e il terzo motivo confermando il principio consolidato secondo cui la pubblica amministrazione non può ricorrere all'arbitrato irrituale nei contratti con privati, in quanto tale strumento affida la definizione della lite a soggetti scelti senza procedimento legalmente determinato e senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le ricorrenti sono state condannate alle spese e, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
costituisce il titolo contrattuale dei rapporti tra le strutture private accreditate e l'azienda sanitaria, nei quali era inserita la clausola compromissoria poi contestata
invocato dalle ricorrenti per contestare il giudicato interno sulla natura irrituale dell'arbitrato; la Corte ritiene infondato il motivo perché la questione era stata effettivamente discussa e decisa
la nuova disciplina dell'arbitrato irrituale non muta il principio per cui la P.A. non può avvalersene nella risoluzione delle controversie con i privati
non consente di superare il limite alla compromettibilità derivante dalla natura pubblicistica dell'amministrazione e dalle esigenze di trasparenza e pubblicità
l'autonomia contrattuale non legittima la P.A. a scegliere l'arbitrato irrituale in assenza delle necessarie garanzie procedimentali
art. 3 Cost.
invocato dalle ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a scardinare il principio consolidato sulla preclusione dell'arbitrato irrituale per la P.A.
art. 24 Cost.
invocato dalle ricorrenti a sostegno dell'ammissibilità dell'arbitrato irrituale, ma non accolto
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata; ciò rileva anche ai fini delle conseguenze ex art. 96 c.p.c.
la Corte applica la responsabilità aggravata prevista per il caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel rigetto dell'istanza di sospensione: il consigliere che redige la proposta non è incompatibile con la composizione del collegio
richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo a carico delle ricorrenti in caso di rigetto
Massime di principio
- La pubblica amministrazione, pur operando su un piano negoziale con i privati, non è pienamente equiparabile a un contraente privato: quando dispone di controversie derivanti da contratti con privati non può avvalersi dell'arbitrato irrituale, perché esso affida la decisione a soggetti scelti senza un procedimento legalmente predeterminato e senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità.
- Nell'arbitrato irrituale le parti non demandano agli arbitri una funzione giurisdizionale, ma conferiscono un mandato a comporre la lite mediante un'attività negoziale sostitutiva; ciò lo distingue dall'arbitrato rituale, che opera come meccanismo processuale di decisione nelle forme previste dall'ordinamento.
- La questione della natura del lodo o dell'arbitrato può dirsi decisa solo se ha formato oggetto di effettivo contraddittorio e di una statuizione espressa del giudice di merito; non basta che essa costituisca una premessa logica della decisione finale.
- La nuova disciplina dell'arbitrato irrituale non supera il consolidato limite alla sua utilizzabilità da parte della pubblica amministrazione nei rapporti contrattuali con i privati, ove manchino le garanzie di legalità procedimentale richieste dall'agire pubblico.
- Quando il ricorso per cassazione è deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata, la previsione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. può comportare la condanna per responsabilità aggravata, secondo una valutazione legale di abuso del processo da applicare però in concreto al caso specifico.
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