Cassazione Civile, Ordinanza n. 34761/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2008, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente un maggior reddito in base a indici di capacità contributiva (tra cui motoveicoli, imbarcazione a motore, residenze, partecipazioni societarie e redditi da lavoro dipendente). Uno degli elementi valorizzati riguardava l’acquisto di un immobile gravato da mutuo: secondo il contribuente, le rate del mutuo erano state pagate da una società terza, partecipata dal medesimo, e la madre aveva poi versato alla società una somma proveniente dalla vendita di un immobile di sua proprietà, in restituzione degli esborsi. La CTR aveva ritenuto che il pagamento delle rate non fosse riferibile al contribuente e, quindi, non utilizzabile come indice di capacità di spesa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4 e seguenti, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice tributario non può negare agli indicatori sintetici la capacità presuntiva stabilita dalla legge e può solo valutare la prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme; (2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il contribuente non aveva provato non solo la provenienza delle somme dalla società, ma anche la loro natura non reddituale, non essendo sufficiente la documentazione richiamata circa il compromesso immobiliare e la successiva restituzione delle somme da parte della madre.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, una volta accertata l’effettività degli elementi indici di capacità contributiva, il giudice non può privarli del valore presuntivo attribuito dal legislatore, ma deve soltanto verificare la prova contraria offerta dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme impiegate. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente dimostrare che il pagamento delle rate fosse stato effettuato da un soggetto terzo, senza accertare se il contribuente avesse anche provato la natura non reddituale delle disponibilità impiegate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e seguenti; sesto comma
disciplina l’accertamento sintetico del reddito; consente la presunzione di maggiore reddito sulla base di indici di capacità contributiva e ammette prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme o sull’inesistenza/misura inferiore del reddito presunto
richiamato per ribadire che l’onere della prova contraria sulla natura non reddituale delle somme grava sul contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato ai fini della trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per l’istanza di trattazione
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
richiamato per le modifiche al rito camerale
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, gli indici di capacità contributiva previsti dalla legge, una volta accertata la loro effettiva disponibilità, conservano la forza presuntiva attribuita dal legislatore e non possono essere neutralizzati dal giudice con una rivalutazione autonoma del loro significato.
- La prova contraria del contribuente deve riguardare non solo la provenienza delle somme utilizzate per sostenere la spesa, ma anche la loro natura non reddituale e la disponibilità per un periodo apprezzabile; il semplice transito di denaro nella sfera del contribuente non è di per sé sufficiente.
- Quando la spesa per incrementi patrimoniali sia giustificata da un mutuo ultrannuale, il capitale mutuato non esclude la capacità contributiva ma la diluisce nel tempo; pertanto, ai fini dell’accertamento sintetico, il capitale va considerato secondo la sua effettiva incidenza temporale e le rate annuali rilevano come spese imputabili al reddito.
- La documentazione idonea a superare la presunzione sintetica deve consentire di ricostruire con precisione la disponibilità delle risorse, la loro entità e la durata del possesso, potendo essere fornita con qualsiasi mezzo probatorio appropriato, purché evidenzi elementi sintomatici della reale disponibilità non reddituale.
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