Cassazione Civile, Ordinanza n. 03784/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento emessi per gli anni 2003-2008. Gli atti recuperavano nei suoi confronti IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, sul presupposto che egli fosse l'amministratore di fatto di una società che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'Ufficio aveva fondato la pretesa su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e sul processo verbale di constatazione, valorizzando anche dichiarazioni rese da un amministratore formale e il rinvenimento di documentazione societaria presso l'abitazione del contribuente. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2730, 2731, 2733 e 2735 c.c., sostenendo che le dichiarazioni del soggetto formalmente investito della carica avessero valore confessorio e quindi piena efficacia probatoria. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR avesse trascurato vari elementi indiziari che avrebbero confermato il ruolo gestorio del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la confessione, sia giudiziale sia stragiudiziale, produce effetti soltanto nei confronti di chi la rende e della controparte rispetto al rapporto nel quale la dichiarazione è sfavorevole al confitente; non può invece assumere valore di prova legale nei confronti di un terzo, quale il contribuente cui veniva attribuita la qualità di amministratore di fatto. La Corte ha quindi approvato la CTR per avere escluso che le dichiarazioni dell'amministratore formale potessero vincolare il terzo, specie in presenza di conflitto di interessi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato, in sostanza, come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non come effettiva denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre non sono stati indicati con precisione il fatto storico trascurato, il dato da cui risultava, e il modo in cui fosse stato discusso tra le parti. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Consente le indagini bancarie poste a base dell'accertamento fiscale; nel caso è richiamato come fonte istruttoria dell'Ufficio.
La confessione è la dichiarazione di fatti sfavorevoli alla parte che la rende e favorevoli all'altra parte; non produce prova legale contro soggetti diversi dal confitente.
Richiamato nel motivo, in tema di efficacia della confessione.
Richiamato nel motivo, in tema di confessione giudiziale.
Richiamato nel motivo, in tema di confessione stragiudiziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la revisione del giudizio di merito.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impongono al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La confessione resa da una parte ha efficacia vincolante solo nei confronti del confitente e, nei limiti del rapporto rilevante, della controparte: non può costituire prova legale contro un terzo estraneo al rapporto processuale cui la dichiarazione venga riferita.
- Quando la dichiarazione proviene da un soggetto che abbia interesse a scaricare la responsabilità su un altro, il giudice può valutarne liberamente il contenuto come elemento indiziario, ma deve escluderne la portata confessoria nei confronti del terzo destinatario dell'attribuzione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente omesso; non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
- Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito: la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito, che non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio, purché la motivazione sia logicamente coerente e sufficiente.
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