Sentenza del 30/01/2024 n. 2791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto la richiesta di rimborso dell’imposta di registro relativa alla compravendita del 31 marzo 2004. Sosteneva che l’annullamento del contratto, pronunciato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 204/2017 del 1° febbraio 2017 per vizio del consenso, facesse venir meno il presupposto dell’imposta e le desse diritto alla restituzione delle somme. Ha inoltre contestato la costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro. Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa pronuncia sulla propria carenza di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale. Ha giudicato infondata la censura sulla difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: l’ente può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina e dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato, senza necessità di una delibera motivata quando la controversia non sia riservata a quest’ultima o l’Avvocatura sia indisponibile. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non ha censurato adeguatamente le autonome ragioni della decisione impugnata: gli atti impositivi e la cartella non erano stati tempestivamente impugnati e non era stata provata la definitività della sentenza civile di annullamento. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato di avere pagato l’imposta, requisito necessario per chiederne il rimborso, né aveva documentato il passaggio in giudicato della sentenza o la non imputabilità dell’annullamento. La mancata residenza nel Comune entro diciotto mesi non era giustificata dal fatto che l’altra contraente non avesse lasciato l’immobile. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese, liquidate in euro 4.000 a ciascuna resistente, oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto superata l’eccezione preliminare di inammissibilità: il ricorso esponeva adeguatamente la vicenda e formulava correttamente il quesito di diritto.
Art. 4-novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertono su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.
La necessità della delibera motivata prevista dall’art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933 opera soltanto se la controversia è riservata all’Avvocatura dello Stato in base alla convenzione e questa è disponibile ad assumere la difesa.
Art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che l'avvalimento di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario -esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto "autorizzato", per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R.
Agenzia delle Entrate-Riscossione può scegliere, nei limiti previsti dalla legge e dalla convenzione, tra il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e quello di avvocati del libero foro; quest’ultimo non costituisce un’eccezione soggetta sempre a una delibera motivata.
Art. 43, quarto comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
L' art. 43 , comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza -opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi.
La delibera motivata è richiesta quando l’Agenzia decide di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per una controversia che la convenzione riserva a quest’ultima, non quando l’Avvocatura sia indisponibile o la controversia non rientri tra quelle riservate.
Art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all' art. 11 , comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui "L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8".
La previsione sulla rappresentanza dell’agente della riscossione davanti al giudice tributario non esclude l’applicazione delle regole che consentono all’Agenzia di farsi assistere dall’Avvocatura dello Stato o da avvocati del libero foro.
Art. 38 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
Ai sensi dell' art. 38 TUR , il diritto al rimborso dell'imposta di registro pagata in relazione ad un atto nullo sussiste solo in presenza delle seguenti condizioni: a) l'atto è stato dichiarato nullo o annullabile con sentenza passata in giudicato; b) la nullità o l'annullabilità non sono imputabili alle parti; c) l'atto non è suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Il rimborso dell’imposta di registro presuppone il pagamento e richiede che la nullità o l’annullamento dell’atto siano accertati con sentenza passata in giudicato, non siano imputabili alle parti e l’atto non possa essere ratificato, convalidato o confermato. La semplice pendenza o pronuncia non definitiva di un giudizio civile non basta.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso dell’imposta di registro dopo la nullità o l’annullamento di un contratto, non basta produrre una pronuncia favorevole: occorre dimostrarne il passaggio in giudicato e soddisfare le ulteriori condizioni dell’art. 38 TUR, inclusa la non imputabilità del vizio e l’assenza di possibilità di sanatoria.
- Il rimborso riguarda somme effettivamente pagate. Se il contribuente non ha versato l’imposta, non può ottenere la restituzione; contestare tardivamente la pretesa non sostituisce l’impugnazione tempestiva degli atti impositivi o di riscossione.
- In cassazione occorre censurare tutte le autonome ragioni che sostengono la decisione impugnata. Un motivo che attacca soltanto un’argomentazione descrittiva o aggiuntiva, senza colpire la ratio decidendi, può essere dichiarato inammissibile.
- Per conservare l’agevolazione prima casa quando l’immobile è in un Comune diverso da quello di residenza, il trasferimento anagrafico deve avvenire nel Comune entro diciotto mesi. L’impedimento causato dall’occupazione dell’immobile da parte del venditore o di un’altra contraente non costituisce, di per sé, forza maggiore.
- Agenzia delle Entrate-Riscossione può ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla legge e dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato. La delibera motivata è necessaria quando l’Agenzia rinuncia all’Avvocatura per una controversia convenzionalmente riservata a quest’ultima, ma non quando essa non sia disponibile.
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