Cassazione Civile, Ordinanza n. 19892/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa, ai fini IRES, IRAP e IVA, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati per il 2004 e quelli desumibili dallo studio di settore. Nel merito, l’Ufficio aveva valorizzato, oltre al canone di locazione percepito, ulteriori fattori reddituali (spese per personale dipendente, spese di impresa e acquisti di servizi), ritenendo non giustificata la sola attività dichiarata di locazione. Con il primo motivo la ricorrente deduceva nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base di circostanze mai dedotte in giudizio, tra cui il contenuto del contratto di locazione. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992, assumendo l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per genericità e novità dei motivi. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 62-sexies d.l. 331/1993, sostenendo che l’accertamento non potesse reggersi sul solo scostamento dagli studi di settore, essendo la società dedita alla sola locazione dell’immobile dichiarata fiscalmente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura di ultrapetizione non era stata supportata dalla necessaria autosufficienza, non essendo riprodotti gli atti di merito e i termini esatti delle domande/eccezioni; inammissibile il secondo perché non colpiva specificamente la ratio della decisione impugnata e non si confrontava con il decisum; inammissibile il terzo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, contestando l’apprezzamento della CTR circa la non riferibilità dei costi al solo canone di locazione e la conseguente prova dell’applicabilità concreta dello studio di settore. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’accertamento fondato sugli studi di settore, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
Gli studi di settore possono legittimare l’accertamento, ma occorre il contraddittorio endoprocedimentale e la concreta dimostrazione dell’applicabilità dello standard al caso specifico; il contribuente può fornire prova contraria.
La censura di ultrapetizione richiede la precisa indicazione del contenuto delle domande ed eccezioni proposte nei gradi di merito e del contenuto della decisione asseritamente eccedente.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo come norma processuale tributaria asseritamente violata, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’appello tributario deve contenere motivi specifici; nel caso concreto la censura di inammissibilità è stata reputata non autosufficiente e non incisiva sul decisum.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere la novità delle censure in appello; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per inammissibilità del motivo di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tale requisito integra inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Le censure di violazione di legge e nullità processuale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in un non-motivo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’accertamento tributario fondato su studi di settore richiede il contraddittorio endoprocedimentale e la verifica concreta dell’applicabilità dello standard al caso specifico; lo scostamento dai valori statistici, da solo, non esaurisce la motivazione dell’atto.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione o di error in procedendo impone al ricorrente di indicare con precisione gli atti di merito rilevanti e il contenuto della dedotta violazione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza generica o non diretta contro il fondamento effettivo della decisione è inammissibile.
- Non è consentito dedurre formalmente una violazione di legge per ottenere, in realtà, una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito; la cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito.
- In materia di studi di settore, il contribuente può sempre offrire prova contraria, anche con presunzioni semplici, ma se non dimostra circostanze idonee a escludere l’applicabilità dello standard o a giustificare l’anomalia dei dati, l’accertamento può reggere.
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