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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33979/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente per fatti avvenuti il 21 aprile 2016: utilizzo del furgone comunale durante l'orario di servizio, insieme ad altri dipendenti, per asportare dal cantiere un'ingente quantità di mattonelle autobloccanti con conseguente danneggiamento del veicolo; il Comune aveva contestato la violazione degli obblighi di servizio e rilevato profili penalmente rilevanti (furto), e aveva licenziato il lavoratore senza preavviso. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento sostenendo, tra l'altro, discordanza tra contestazione e motivazione del licenziamento, applicazione errata delle previsioni del CCNL (sanzione espulsiva vs conservativa), violazione del principio di gradualità delle sanzioni, inosservanza del principio di non colpevolezza in assenza di condanna penale e mancato adeguato esame degli elementi di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto la condotta del lavoratore di gravità tale da integrare giusta causa/giustificato motivo soggettivo di licenziamento senza preavviso, richiamando sia la valutazione dell'elemento intenzionale (anche in forma di dolo eventuale) sia il fatto che fosse avvenuta l'utilizzazione di mezzi comunali per scopi personali durante l'orario di lavoro e in concorso con altri. La Corte ha inoltre ribadito che l'Amministrazione può avvalersi degli atti del procedimento penale per fondare la contestazione disciplinare e che, in mancanza di vizi di motivazione specifici ammissibili in Cassazione, il Riesame di merito delle risultanze probatorie è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al pagamento di contributi di legge.

Norme richiamate

  • CCNL Enti locali 11 aprile 2008, art. 3

    commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 (richiamati nel testo: principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni; fattispecie che prevedono sospensione/licenziamento/recidive; clausola generale per violazioni intenzionali non altrimenti tipizzate)

    La Corte ha ritenuto che la condotta non fosse espressamente tipizzata ma potesse rientrare nella clausola generale del comma 9 (violazioni intenzionali di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto) e, in prospettiva comparativa, sia congruamente valutata rispetto alle ipotesi del comma 8 (sanzioni espulsive) e degli altri commi; il principio di gradualità non imponeva l'applicazione della sanzione conservativa perché la gravità e le circostanze (concorso, uso di mezzi comunali, orario di servizio) legittimavano il licenziamento.

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 55-bis

    richiamato nel testo in relazione alle forme e ai termini del procedimento disciplinare

    Non impone un obbligo di autonoma istruttoria da parte della P.A.; l'Amministrazione può avvalersi degli atti del procedimento penale per la contestazione disciplinare.

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 55-ter

    richiamato nel testo in relazione ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

    Regola il coordinamento fra procedimento disciplinare e penale; la Corte ha sottolineato che la pendenza del processo penale non impedisce automaticamente l'adozione di provvedimenti disciplinari e che la P.A. ha discrezionalità in merito alla sospensione del disciplinare.

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 55-quater

    comma 1, lett. a) (richiamato come riferimento normativo nel provvedimento di licenziamento)

    Norma invocata dal datore di lavoro relativamente a ipotesi di licenziamento; la Corte ha ritenuto ammissibile la ricostruzione che ricondusse il fatto disciplinare anche a fattispecie di particolare gravità contemplate dal TUPI, pur in assenza di condanna penale, sulla base degli elementi probatori acquisiti.

  • codice di procedura penale, artt. 653 e 654

    richiamati nel testo in tema di conflitto fra esiti dei procedimenti

    Norme richiamate per evidenziare i limiti del conflitto fra l'esito del processo penale e il procedimento disciplinare; comunque non ostano all'utilizzabilità degli atti penali nel disciplinare.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    richiamato nel testo in relazione alla formazione del libero convincimento del giudice

    Consente al giudice del lavoro di fondare il proprio convincimento sugli atti assunti nelle indagini penali, anche se non è intervenuta una valutazione in dibattimento, purché le parti possano contestare i fatti acquisiti.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del P.M.

    Riferimento procedurale relativo alle formalità processuali e al deposito di atti da parte del Pubblico Ministero nella sede di legittimità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13

    commi 1-bis e 1-quater (richiamati nella parte dispositiva sui contributi unificati)

    Norma amministrativa sui contributi unificati; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di ulteriori importi da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La Pubblica Amministrazione può avvalersi degli atti del procedimento penale (indagini preliminari) per fondare la contestazione disciplinare; non è obbligata ad avviare un'istruttoria disciplinare autonoma se ritiene gli atti penali sufficienti.
  • L'assenza di una sentenza penale definitiva (condanna passata in giudicato) non esclude, di per sé, l'adozione di sanzioni disciplinari severe, inclusi il licenziamento, quando la condotta integri una lesione grave del vincolo fiduciario e la valutazione probatoria del datore di lavoro/giudice del lavoro ritenga sussistenti gli elementi di fatto.
  • Quando la fattispecie non è espressamente tipizzata dal CCNL, può essere utilizzata la clausola generale (art. 3, comma 9 del CCNL) per ritenere sussistente una violazione di gravità tale da giustificare il recesso, purché la motivazione mostri la valutazione della gravità in relazione ai criteri contrattuali.
  • Il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni richiede motivazione comparativa, ma non impone automaticamente l'applicazione di sanzioni conservative se la gravità degli elementi fattuali giustifica l'espulsione.
  • Le censure in Cassazione che chiedono il riesame delle risultanze di fatto o della valutazione probatoria del giudice del merito sono, in generale, inammissibili salvo vizio di motivazione specifico concernente l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale è facoltativa: l'Amministrazione può valutare caso per caso se attendere l'esito penale o procedere disciplinarmente.
  • In situazioni di concorso con altri dipendenti, uso di beni del datore per fini personali e compimento del fatto in orario di servizio, la valutazione di maggiore disvalore può legittimare una sanzione espulsiva.

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