Cassazione Civile, Sentenza n. 33881/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riliquidazione della pensione e pagamento degli importi differenziali limitatamente ai periodi di disoccupazione involontaria decorrenti dal 1/2/2009, per il diritto all'inclusione nella base di calcolo di tutte le voci retributive percepite durante il rapporto di lavoro (in particolare la 13ª mensilità) ai fini della contribuzione figurativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS (assorbendo il secondo), censurando la Corte d'appello per aver ritenuto che spettasse all'INPS dimostrare di aver accreditato la 13ª mensilità in assenza di una specifica allegazione del pensionato sull'inadempimento. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e con pronuncia sulle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Principio dell'onere della prova: incombe sul titolare del diritto (il ricorrente) allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; la Corte di Cassazione ha richiamato tale principio per criticare l'erroneo trasferimento dell'onere probatorio sull'INPS.
Richiama regole processuali sul comportamento delle parti e sulle prove; utilizzato in combinato con l'art. 2697 c.c. per valutare l'errore della Corte d'appello nell'assegnare l'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Norme di legge che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione apparente); la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione delle regole probatorie e ha assorbito quello sulla motivazione apparente.
Richiamato nel motivo relativo alla presunta motivazione apparente della sentenza impugnata; poi assorbito dalla decisione accogliente il primo motivo.
Norma sulla decadenza per impugnazione della liquidazione del trattamento pensionistico; la Corte d'appello aveva adottato una lettura costituzionalmente orientata limitando l'effetto della decadenza al pagamento dei ratei, ma la Cassazione non ha esaminato definitivamente questa questione, avendo cassato per errori probatori.
Norma sulle forme dell'atto introduttivo: la Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorso soddisfacesse le prescrizioni formali; la Cassazione non ha censurato tale valutazione.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Richiamato solo sul piano procedurale perché il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma; non incide sul merito della controversia.
Massime di principio
- In controversie di riliquidazione pensionistica, l'onere di allegare e provare l'omissione dell'Istituto previdenziale spetta al soggetto che agisce in giudizio: il ricorrente deve fornire specifiche allegazioni e, se possibile, prove circa la mancata inclusione di voci retributive nella base imponibile.
- Non è corretto che il giudice, in assenza di un'allegazione specifica del creditore, imponga all'ente previdenziale l'onere formale di dimostrare di aver correttamente computato voci retributive; lo spostamento ingiustificato dell'onere probatorio è motivo di cassazione.
- Se i dati retributivi in possesso dell'INPS risultano comprensivi di una voce (es. 13ª mensilità), il ricorrente deve contestare espressamente e documentatamente la mancata utilizzazione di tale voce nel calcolo della contribuzione figurativa.
- Quando la decisione di merito presenta errori di valutazione sull'onere della prova, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame, anche disponendo la trattazione in diversa composizione.
- Prima di adire il giudice, è opportuno che il ricorrente raccolga documentazione chiara (buste paga, comunicazioni periodiche, estratti conto contributivi) che dimostri l'effettivo mancato computo delle voci retributive contestate.
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