Cassazione Civile, Sentenza n. 33880/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Greco aveva chiesto la riliquidazione della pensione con inclusione degli emolumenti ultramensili (in particolare la 13ª mensilità) nei periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria. La Corte d'appello di Lecce aveva accolto la domanda riconoscendo l'obbligo dell'Istituto di corrispondere gli importi differenziali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo principalemente: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. (onere della prova) e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n.3, perché non sarebbe stata fornita prova che la 13ª non fosse stata inclusa nel calcolo della contribuzione figurativa; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c. n.4 per motivazione contraddittoria/meramente apparente, poiché la Corte territoriale aveva riconosciuto che i dati retributivi in possesso dell'INPS comprendevano la 13ª mensilità e tuttavia aveva ritenuto che l'Istituto non avesse dimostrato di averla accreditata.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente invertito l'onere della prova: non bastava l'affermazione generica del pensionato di non aver ricevuto la tredicesima, mentre era l'INPS a dover dimostrare di aver effettivamente accreditato o meno la voce retributiva nei conteggi. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame del merito; sono state anche compensate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito abbia violato tale principio invertendo l'onere probatorio, poiché non poteva bastare la generica asserzione del creditore che la 13ª non fosse stata corrisposta
art. 116 c.p.c.
richiamato con riferimento alla disciplina probatoria e al procedimento di prova; invocato dall'INPS per sostenere che non sussisteva prova dell'omissione dell'accredito della tredicesima
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
motivo di cassazione relativo alla violazione delle norme processuali o di diritto sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la motivazione del giudice di merito ha travalicato il corretto riparto dell'onere probatorio
art. 132 c.p.c.
invocato dall'INPS per vizio di motivazione (contraddittorietà/meramente apparente); la Corte ha assorbito questo motivo dopo aver accolto il primo, ritenendo in sostanza che la motivazione fosse carente rispetto al corretto accertamento probatorio
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio motivazionale; anche questo motivo è stato assorbito dalla decisione favorevole all'INPS
art. 414 c.p.c.
citato in relazione ai requisiti del ricorso introduttivo (forma e contenuto); la Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorso rispettasse tali prescrizioni
art. 47 DPR n. 639/1970
norma sulla decadenza triennale per l'azione di revisione/quantificazione dei trattamenti pensionistici; la Corte territoriale aveva interpretato la decadenza come incidente sui soli ratei e non sul diritto alla riliquidazione, ma la questione non è stata definitivamente decisa dalla Cassazione in questo giudizio, che si è concentrata sull'onere della prova
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. l. 18/12/2020 n.176)
richiamato soltanto in relazione al deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito della disputa tra le parti
Tredicesima mensilità (voce retributiva "ex lege")
la Corte territoriale aveva ritenuto che la 13ª fosse un emolumento dovuto ex lege e che, pertanto, l'onere gravasse sull'INPS/datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza dell'erogazione; la Cassazione ha però precisato che non può essere accolta una generica affermazione del pensionato senza specifiche allegazioni e che l'Istituto non poteva essere gravato di prova in assenza di tale allegazione
Massime di principio
- L'onere della prova resta a carico di chi allega il fatto impeditivo o estintivo: il pensionato deve specificare e allegare circostanze concrete che dimostrino la mancata inclusione di una voce retributiva nella base di calcolo; non è sufficiente un'affermazione generica.
- Se dall'istruttoria emergono dati in possesso dell'ente che indicano la presenza di una certa voce retributiva, il giudice non può assumere automaticamente la sua mancata considerazione da parte dell'ente senza adeguata prova contraria.
- La qualificazione di una voce come "dovuta ex lege" (es. tredicesima) non solleva il ricorrente dall'obbligo di allegazione specifica circa l'effettiva mancata corresponsione o inclusione nel calcolo, ma sposta l'onere probatorio sul resistente solo dopo una adeguata allegazione del creditore.
- Le censure sulla motivazione (art. 132 c.p.c.) sono efficaci quando rilevano contraddizioni o vuoti logici rilevanti nell'apprezzamento delle prove e nel riparto dell'onere probatorio; in tali casi la Cassazione può cassare con rinvio per nuovo esame.
- La decadenza triennale prevista dall'art. 47 DPR 639/70 può essere interpretata in senso da limitare gli effetti sui soli ratei, ma la questione richiede specifico esame di merito e prova dei periodi e delle liquidazioni, pertanto va valutata caso per caso.
- In controversie previdenziali che coinvolgono conteggi figurativi, è fondamentale documentare puntualmente gli accrediti e i flussi retributivi; l'ente previdenziale dovrebbe conservare e poter esibire evidenze dei calcoli operati per difendersi efficacemente.
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