Cassazione Civile, Sentenza n. 33887/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS per il pagamento del TFR. Il lavoratore aveva ottenuto in sede fallimentare l'ammissione al passivo dell'intero TFR comprensivo della quota maturata presso la precedente datrice di lavoro Accornero srl. Tale quota era stata oggetto di un contratto di accollo cumulativo del debito sottoscritto dalla Gad srl (poi fallita) in favore della lavoratrice. La questione principale è se l'ammissione al passivo del credito per TFR nella procedura fallimentare del datore di lavoro fallito (Gad srl), pur relativa a quote maturate presso la precedente datrice in bonis (Accornero srl), possa vincolare l'INPS e attivare la copertura del Fondo di Garanzia anche per quella quota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendolo fondato. Ha affermato che la tutela del Fondo di Garanzia opera solo quando il credito per TFR è effettivamente esigibile nei confronti di un datore di lavoro insolvente e ammesso al passivo nella relativa procedura concorsuale, cioè quando il soggetto che doveva adempiere era datore di lavoro al momento in cui il TFR è divenuto esigibile. Nel caso di specie, l'accollo cumulativo stipulato tra le società dopo la cessazione del rapporto di lavoro non può vincolare l'INPS, che non è parte dell'accordo, né può trasformare in esigibile ai fini della garanzia una quota di TFR maturata presso una società ancora in bonis al momento della cessazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 2 come disciplinante l'intervento del Fondo di Garanzia solamente quando il datore di lavoro che è debitorio al momento dell'esigibilità del TFR sia insolvente e il credito sia stato accertato nella procedura concorsuale relativa a quel datore. L'ammissione di un credito al passivo non può vincolare l'INPS se il credito non era ancora esigibile nei confronti del datore fallito.
Richiamato come normativa parallela che regola il Fondo di Garanzia; la Corte lo considera unitariamente con l'art. 2 della legge 297/82 nel senso che la garanzia opera solo nei casi di effettiva insolvenza del datore al momento dell'esigibilità del credito.
Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento a principi generali del negozio obbligatorio; la Corte sottolinea comunque che negozi privatistici che non coinvolgono l'INPS non possono modificare la disciplina della garanzia previdenziale.
Citato in relazione alla formazione dei contratti e alla efficacia degli accordi tra privati; la Corte ne ricava il principio che accordi privatistici non possono incidere sui poteri e sugli obblighi dell'INPS nel riconoscimento delle prestazioni del Fondo.
Richiamato per distinguere il caso di cessione d'azienda, che potrebbe trasferire obbligazioni, dall'ipotesi di semplice accollo cumulativo esterno: la Corte osserva che l'accollamento tra datori non equivale automaticamente a quanto previsto dall'art. 2112 e non vincola l'INPS.
codice civile, artt. 2114 e 2115
La Corte richiama l'inderogabilità della materia previdenziale e il principio secondo cui non sono validi patti volti a eludere obblighi previdenziali: le prestazioni del Fondo non possono essere determinate da accordi privatistici che modifichino la disciplina legale.
codice di procedura civile, art. 360 primo comma n. 3
Articolo evocato come norma di doglianza per violazione di legge in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo basato su tale violazione normativa.
Massime di principio
- La garanzia del Fondo di Garanzia opera solo quando il TFR è esigibile nei confronti di un datore di lavoro che si trovi in stato di insolvenza e il relativo credito sia stato accertato nella procedura concorsuale promossa contro quel datore.
- Un accordo di accollo cumulativo stipulato tra datori di lavoro esterni, soprattutto se intervenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non vincola l'INPS se l'Istituto non è parte dell'accordo; pertanto non può, di per sé, rendere esigibile ai fini della garanzia una quota di TFR originariamente dovuta da una società ancora in bonis.
- In situazioni di successione d'azienda disciplinata dall'art. 2112 cod. civ. la responsabilità può trasferirsi e incidere sulla garanzia, ma occorre distinguere la reale cessione d'azienda dall'accollamento contrattuale tra privati; la qualificazione giuridica del fatto (cessione vs accollo) è decisiva.
- L'ammissione al passivo nella procedura concorsuale di un credito non produce automaticamente effetti vincolanti verso l'INPS se il credito non era ancora esigibile nei confronti del datore ammesso al passivo al momento della cessazione del rapporto.
- Prima che sussistano i presupposti per attivare la domanda al Fondo (insolvenza del datore al momento dell'esigibilità del TFR e accertamento del credito in sede concorsuale), non decorre la prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia.
- Nei contrasti tra accertamenti concorsuali e interessi previdenziali, prevalgono i principi inderogabili della materia previdenziale: patti tra privati non possono eludere obbligazioni e tutele previste dalla legge.
- In casi analoghi è fondamentale verificare la data di cessazione del rapporto e quale soggetto fosse datore di lavoro al momento in cui il TFR è divenuto esigibile per stabilire l'operatività della garanzia.
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