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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33882/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva accertato la nullità/inefficacia dei provvedimenti INPS di annullamento di settimane contributive (periodo maggio 1962 - dicembre 1969) e aveva escluso il diritto dell'INPS alla ripetizione delle pensioni corrisposte. L'INPS deduceva violazione degli artt. 2033 c.c. e 13 della legge n.412/1991, sostenendo che il pensionato avrebbe avuto un obbligo di comunicazione (dolo omissivo) e che quindi le somme sarebbero ripetibili. La Corte di merito aveva invece ritenuto che l'erronea attribuzione dei versamenti fosse da ricondurre esclusivamente a una manipolazione interna da parte di un funzionario INPS (reato accertato in sede penale), escludendo qualsiasi dolo o omissione imputabile al pensionato e riconoscendo l'irripetibilità dell'indebito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, sulla base dell'accertamento di fatto insindacabile, l'errore era imputabile esclusivamente all'ente (e a un suo funzionario) e che mancava il dolo del pensionato o qualsiasi obbligo di comunicazione a suo carico. Perciò sussiste l'irripetibilità dei ratei pensionistici secondo il combinato disposto normativo e la giurisprudenza consolidata; le spese del giudizio sono compensate. È stata altresì indicata la questione del versamento dell'ulteriore contributo unificato (art.13 co.1-quater D.P.R. n.115/2002) a carico del ricorrente se ricorrono i presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 2033 cod. civ.

    Disciplina la ripetizione dell'indebito: la regola generale è la ripetibilità delle somme indebitamente percepite; tuttavia la Corte ricorda che, se sono soddisfatte le condizioni di irripetibilità previste dalla normativa speciale, l'art.2033 non opera.

  • art. 13 legge n. 412/1991

    Stabilisce i presupposti per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale (provvedimento formale e definitivo, comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente, insussistenza del dolo dell'interessato, cui è equiparata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto). La Corte ha ritenuto che tutte le condizioni fossero soddisfatte e, in particolare, ha escluso il dolo/omissione del pensionato.

  • art. 52 legge n. 88/1989

    Richiamata unitamente all'art.13 L.412/1991 per definire il quadro normativo dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale; la Corte ne applica i principi congiuntamente.

  • art. 156 codice di rito (procedura civile)

    Richiama il principio per cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo; la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità della notificazione perché l'atto ha raggiunto il destinatario.

  • art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n.137, conv. L. 176/2020

    Norma procedurale richiamata in atti: il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi di tale disposizione; richiamo procedurale senza incidenza sul merito sostanziale.

  • art. 13, co.1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, a carico del ricorrente, di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato.

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. n.5984/2022, n.10627/2021, n.17417/2016, n.14517/2020)

    La Corte richiama la giurisprudenza che precisa le quattro condizioni per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale e l'equiparazione al dolo dell'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto; applica tali principi al caso concreto.

Massime di principio

  • Se l'indebito previdenziale deriva da un errore o da una manipolazione interna imputabile esclusivamente all'ente (anche per condotta delittuosa di un suo funzionario), e il percettore non ha avuto conoscenza né ha tenuto comportamenti omissivi rilevanti, le somme erogate sono, in linea di principio, irripetibili ai sensi della normativa sull'indebito previdenziale.
  • L'irripetibilità richiede il concorso di condizioni specifiche (provvedimento formale e definitivo, comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente, assenza di dolo dell'interessato); la mancanza anche di una sola condizione rende possibile la ripetizione ex art.2033 c.c.
  • La semplice assenza di indicazione del soggetto obbligato all'adempimento nell'estratto contributivo non impone al lavoratore l'onere di indagare o di ritenere che i contributi non siano stati versati; l'estratto che attesti periodi coperti e versamenti può legittimare la fiducia del lavoratore.
  • Le eccezioni di nullità di notificazioni vengono rigettate quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e il destinatario è venuto a conoscenza del contenuto; l'irritualità formale non determina automaticamente la nullità se l'effetto informativo è stato prodotto.
  • In situazioni analoghe la prova della conoscenza o del dolo del beneficiario grava sull'ente che chiede la ripetizione: senza elementi concreti che dimostrino la consapevolezza del percettore, prevalgono le regole di irripetibilità.

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