Cassazione Civile, Sentenza n. 33882/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva accertato la nullità/inefficacia dei provvedimenti INPS di annullamento di settimane contributive (periodo maggio 1962 - dicembre 1969) e aveva escluso il diritto dell'INPS alla ripetizione delle pensioni corrisposte. L'INPS deduceva violazione degli artt. 2033 c.c. e 13 della legge n.412/1991, sostenendo che il pensionato avrebbe avuto un obbligo di comunicazione (dolo omissivo) e che quindi le somme sarebbero ripetibili. La Corte di merito aveva invece ritenuto che l'erronea attribuzione dei versamenti fosse da ricondurre esclusivamente a una manipolazione interna da parte di un funzionario INPS (reato accertato in sede penale), escludendo qualsiasi dolo o omissione imputabile al pensionato e riconoscendo l'irripetibilità dell'indebito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che, sulla base dell'accertamento di fatto insindacabile, l'errore era imputabile esclusivamente all'ente (e a un suo funzionario) e che mancava il dolo del pensionato o qualsiasi obbligo di comunicazione a suo carico. Perciò sussiste l'irripetibilità dei ratei pensionistici secondo il combinato disposto normativo e la giurisprudenza consolidata; le spese del giudizio sono compensate. È stata altresì indicata la questione del versamento dell'ulteriore contributo unificato (art.13 co.1-quater D.P.R. n.115/2002) a carico del ricorrente se ricorrono i presupposti processuali.
Norme richiamate
art. 2033 cod. civ.
Disciplina la ripetizione dell'indebito: la regola generale è la ripetibilità delle somme indebitamente percepite; tuttavia la Corte ricorda che, se sono soddisfatte le condizioni di irripetibilità previste dalla normativa speciale, l'art.2033 non opera.
art. 13 legge n. 412/1991
Stabilisce i presupposti per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale (provvedimento formale e definitivo, comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente, insussistenza del dolo dell'interessato, cui è equiparata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto). La Corte ha ritenuto che tutte le condizioni fossero soddisfatte e, in particolare, ha escluso il dolo/omissione del pensionato.
art. 52 legge n. 88/1989
Richiamata unitamente all'art.13 L.412/1991 per definire il quadro normativo dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale; la Corte ne applica i principi congiuntamente.
art. 156 codice di rito (procedura civile)
Richiama il principio per cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo; la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità della notificazione perché l'atto ha raggiunto il destinatario.
art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n.137, conv. L. 176/2020
Norma procedurale richiamata in atti: il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi di tale disposizione; richiamo procedurale senza incidenza sul merito sostanziale.
art. 13, co.1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, a carico del ricorrente, di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato.
Giurisprudenza consolidata (Cass. n.5984/2022, n.10627/2021, n.17417/2016, n.14517/2020)
La Corte richiama la giurisprudenza che precisa le quattro condizioni per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale e l'equiparazione al dolo dell'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto; applica tali principi al caso concreto.
Massime di principio
- Se l'indebito previdenziale deriva da un errore o da una manipolazione interna imputabile esclusivamente all'ente (anche per condotta delittuosa di un suo funzionario), e il percettore non ha avuto conoscenza né ha tenuto comportamenti omissivi rilevanti, le somme erogate sono, in linea di principio, irripetibili ai sensi della normativa sull'indebito previdenziale.
- L'irripetibilità richiede il concorso di condizioni specifiche (provvedimento formale e definitivo, comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente, assenza di dolo dell'interessato); la mancanza anche di una sola condizione rende possibile la ripetizione ex art.2033 c.c.
- La semplice assenza di indicazione del soggetto obbligato all'adempimento nell'estratto contributivo non impone al lavoratore l'onere di indagare o di ritenere che i contributi non siano stati versati; l'estratto che attesti periodi coperti e versamenti può legittimare la fiducia del lavoratore.
- Le eccezioni di nullità di notificazioni vengono rigettate quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e il destinatario è venuto a conoscenza del contenuto; l'irritualità formale non determina automaticamente la nullità se l'effetto informativo è stato prodotto.
- In situazioni analoghe la prova della conoscenza o del dolo del beneficiario grava sull'ente che chiede la ripetizione: senza elementi concreti che dimostrino la consapevolezza del percettore, prevalgono le regole di irripetibilità.
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