Cassazione Civile, Sentenza n. 33886/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la richiesta della lavoratrice al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR anche per la quota maturata presso la precedente datrice Accornero s.r.l., dopo che la Gad s.r.l. (cessionaria/assuntrice di un accollo cumulativo del debito) era fallita e nel fallimento era stato ammesso allo stato passivo l'intero credito della lavoratrice. Il tribunale e la Corte d'appello avevano ritenuto vincolante per l'INPS l'ammissione al passivo e avevano escluso la prescrizione nei confronti del Fondo, ritenendo che l'INPS subentri ex lege nella obbligazione. L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo che la garanzia del Fondo opera solo quando il TFR è divenuto esigibile nei confronti del datore di lavoro insolvente al momento dell'esigibilità e che un accordo di accollo tra due datori non può vincolare l'INPS, estraneo al negozio, soprattutto se la quota di TFR era maturata nei confronti di una datrice in bonis (Accornero s.r.l.) e l'accollo è stato stipulato dopo la cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza della Corte d'appello di Torino e rinviando la causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi esposti. La Cassazione ha affermato che la tutela del Fondo di Garanzia interviene solo quando il credito per TFR è effettivamente esigibile nei confronti del datore di lavoro poi insolvente e che l'ammissione al passivo di un fallimento non può automaticamente vincolare l'INPS quando il credito attiene a un rapporto con un datore diverso e anteriore; inoltre un accordo di accollo tra datori di lavoro non può creare obblighi a carico dell'INPS in assenza di un subentro previsto dalla legge. Di conseguenza la domanda della lavoratrice al Fondo non può essere riconosciuta automaticamente per la quota maturata presso la Accornero s.r.l. se questa era in bonis e il relativo TFR non era ancora esigibile nella situazione regolata dalla legge 297/82. La causa è stata quindi rimessa per nuovo esame.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 2 come riconducibile all'ipotesi in cui il datore di lavoro che è obbligato al pagamento del TFR sia insolvente al momento in cui il TFR diviene esigibile: la garanzia del Fondo opera solo in tale fattispecie e non può essere estesa da accordi privatistici tra datori di lavoro che non vincolano l'INPS
decreto legislativo n. 80/1992, art. 2
Richiamato insieme alla legge 297/82 per affermare che la disciplina del Fondo si applica al datore insolvente al momento dell'esigibilità del TFR e che l'INPS, estraneo a negozi privati, può verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'intervento
Richiamato per distinguere i casi di cessione d'azienda (in cui gli obblighi possono trasferirsi per legge) dagli accordi di accollo privatistici tra datori che non incidono sul regime previdenziale gestito dall'INPS
Richiamato in riferimento ai contratti e alla responsabilità per debiti soggetti ad accollo, ma la Corte segnala che l'efficacia verso l'INPS di tali negozi privati è limitata
Richiamato in relazione alla formazione del contratto; la Corte osserva che la validità di un accordo tra privati non può modificare la disciplina previdenziale inderogabile
codice civile, artt. 2114 e 2115
Richiamati per il principio di inderogabilità della materia previdenziale e per la tutela degli interessi dei lavoratori, che impedisce che accordi privatistici elidano gli obblighi di legge
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Citato in sede processuale (deposito conclusioni del P.M.): misura processuale/organica non incide sul merito della questione di diritto sostanziale
giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. n. 4897/2021)
La Corte richiama precedenti orientamenti che affermano che l'ammissione al passivo di una procedura concorsuale non può vincolare l'INPS quando il credito per TFR non era esigibile rispetto al datore fallito al momento della cessazione del rapporto o quando riguarda un precedente datore in bonis
giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. n. 24828/2011)
Ricordato il principio secondo cui la materia previdenziale è inderogabile e che patti privati non possono alterare le forme di previdenza obbligatoria o eludere gli obblighi contributivi e prestazionali
Massime di principio
- La garanzia del Fondo di Garanzia INPS per il TFR opera solo quando il TFR è divenuto effettivamente esigibile nei confronti del datore di lavoro che risulti insolvente; non basta l'ammissione al passivo di un fallimento se il credito non era esigibile rispetto al datore fallito al momento della cessazione del rapporto
- Un contratto di accollo tra due datori di lavoro non vincola l'INPS se l'Istituto non è parte del negozio; gli accordi privatistici non estendono l'intervento del Fondo oltre i casi previsti dalla legge
- L'ammissione al passivo di una procedura concorsuale non produce automaticamente effetti di giudicato nei confronti dell'INPS quando si tratta di crediti relativi a rapporti con un diverso datore in bonis
- La prescrizione del diritto alla prestazione del Fondo non decorre nei confronti del Fondo finché non ricorrono i presupposti legali per la sua attivazione (insolvenza del datore, esigibilità del credito, verifica in sede concorsuale o esecutiva)
- In casi analoghi il lavoratore deve dimostrare che la quota di TFR per cui chiede l'intervento del Fondo era effettivamente impagata per effetto dell'insolvenza del datore che era obbligato al momento dell'esigibilità; altrimenti l'INPS può eccepire l'inesistenza del presupposto per la prestazione
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