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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33879/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la riliquidazione della pensione per includere nella base di calcolo, per i periodi di contribuzione figurativa relativa a disoccupazione involontaria dall'1.3.2010, la 13ª mensilità (emolumento ultramensile). L'Inps impugna la decisione della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole a Longo, ritenendo che l'Istituto non avesse dimostrato di aver incluso tale voce nella contribuzione figurativa e avendo la Corte territoriale ritenuto che fosse onere dell'Inps provare l'avvenuto accredito. L'Inps deduce violazione delle regole sulla prova (art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.) e carenza di motivazione (art. 132 c.p.c.).

La decisione

La Corte suprema di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione delle regole sulla prova), assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione perché riesamini il merito alla luce che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che fosse l'Inps a dover dimostrare l'accredito della 13ª mensilità quando i dati retributivi in suo possesso risultavano comprensivi di tale voce. La cassazione ha quindi ritenuto indebita la ricostruzione che aveva posto l'onere probatorio sull'ente previdenziale in assenza di una allegazione specifica del pensionato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte di legittimità rileva che l'appello aveva errato nel trasferire l'onere della prova sull'INPS in assenza di specifiche allegazioni del ricorrente sull'imputato inadempimento

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai principi probatori applicabili nel processo civile; utilizzato per contestare la valutazione della Corte d'appello sulla prova della mancata inclusione della 13ª mensilità

  • art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

    Norma di cassazione per vizio di motivazione o errata applicazione delle norme di diritto; è il motivo formale di ammissibilità del ricorso accolto dalla Corte

  • art. 132 c.p.c.

    Contestata la apparente motivazione della decisione (secondo motivo poi assorbito); la Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dopo aver accolto il primo

  • art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla doglianza sulla motivazione meramente apparente; assorbito dalla decisione

  • art. 47 DPR n. 639/1970

    Norma citata dalla Corte d'appello in relazione alla decadenza triennale per l'azione contro l'ente erogatore: la Corte territoriale aveva ritenuto che la decadenza incidesse sul pagamento dei ratei ma non sul diritto alla riliquidazione, principio valorizzato nella motivazione di secondo grado

  • art. 414 c.p.c.

    Riferito dalla Corte d'appello per ritenere che il ricorso introduttivo del Longo rispettasse i requisiti formali; la questione non è stata annullata dalla Cassazione

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte del P.M. nel procedimento di legittimità

Massime di principio

  • Onere della prova: se il ricorrente contesta che una voce retributiva non sia stata inclusa nel calcolo della contribuzione figurativa, deve allegare in modo specifico e, se possibile, produrre elementi probatori in merito; non può automaticamente trasferirsi sull'ente l'onere di provare l'avvenuto accredito in assenza di una specifica allegazione.
  • Valutazione dei dati amministrativi: quando gli archivi o le comunicazioni in possesso dell'ente previdenziale risultano comprensivi di una certa voce retributiva, il giudice deve esaminare criticamente le produzioni e le allegazioni e non basare decisioni su affermazioni generiche del richiedente.
  • Qualità della motivazione: le corti devono motivare con chiarezza la ripartizione dell'onere della prova e le ragioni per cui ritengono provata o non provata l'inclusione di determinate voci nel trattamento pensionistico; motivazioni apparentemente contraddittorie possono essere censurate in cassazione.
  • Documentazione amministrativa: per l'INPS è determinante conservare e produrre calcoli, flussi retributivi e comunicazioni periodiche (UNIEMENS, denunce retributive ecc.) che attestino l'inclusione o meno di voci ultramensili; per il pensionato è utile indicare specificamente quali elementi ritiene non inclusi e fornire ogni prova possibile (buste paga, comunicazioni del datore, conteggi).
  • Decadenza vs diritto alla riliquidazione: nei limiti indicati dalla giurisprudenza di merito, va considerato che doglianze sulla decorrenza o decadenza possono incidere sul pagamento dei ratei, ma il diritto sostanziale alla riliquidazione può essere valutato separatamente; tuttavia tale questione va trattata caso per caso e motivata in modo esplicito dal giudice.

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